impianto fotovoltaico, a rischio il finanziamento regionale Stampa
Scritto da laboratorio per la democrazia   

È recente l’esclusione del Comune di Belvedere Marittimo dai finanziamenti previsti dall’avviso pubblico della Regione Calabria (Decreto n. 3068 del 10 marzo 2010) per la promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico, finalizzate ad interventi di adeguamento ed ammodernamento tecnologico su alcuni impianti comunali di pubblica illuminazione.

La graduatoria dei progetti finanziati, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 15 luglio 2011, non vede appunto il nostro Comune tra i beneficiari degli interventi.

Ora rischiamo di vederci revocato anche il finanziamento di € 101.746,49 concesso dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla scuola media comunale di via Giustino Fortunato.

Infatti l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 68 del 26 luglio 2011, con cui si affida l’incarico di «progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e sicurezza sul lavoro in fase di progettazione ed esecuzione» a professionista abilitato nel settore, contrasta palesemente con l’art. 5 del Disciplinare d’obblighi della Regione Calabria (Regole per l’aggiudicazione di forniture di beni, appalti di lavori e di servizi), laddove, in particolare, stabilisce che «l’affidamento dei servizi di ingegneria deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, in applicazione del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Il beneficiario dovrà produrre evidenza circa l’applicazione dei suindicati criteri. Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero degli importi indebitamente versati.»

Le motivazioni contenute nell’ordinanza che giustificano l’urgenza e le modalità di affidamento dell’incarico fanno sorgere dubbi sulla bontà del procedimento stesso. Infatti la nota con la quale la Regione Calabria comunicava che l’amministrazione comunale risultava beneficiaria del contributo è datata 20 giugno 2011: ci sarebbe stato tutto il tempo necessario, al di là «della mole di lavoro che obera l’Ufficio Tecnico», per un bando di evidenza pubblica.

Inoltre non è la prima volta che il Sindaco affida incarichi a professionisti con ordinanze contingibili ed urgenti:

  • ordinanza n. 39/2011 del 25 maggio 2011 «Messa in sicurezza strada comunale Castromurro-Pantaide»
  • ordinanza n. 40/2011 del 25 maggio 2011 «Adeguamento strutturale e sismico della scuola elementare»

tanto per citarne qualcuna.

Crediamo che ci sia un utilizzo improprio, quando non indiscriminato, dello strumento della ordinanza contingibile ed urgente. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 125 del 4 febbraio 1998, ha stabilito che «l’esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti attribuito al sindaco trova il presupposto nella necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.»

Ci chiediamo se le fattispecie soprariportate rivestano effettivamente i caratteri della eccezionalità e della imprevedibilità tali da rendere necessario il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente o se, piuttosto, non si ravvisi un abuso dell’esercizio del potere da parte del Sindaco. Laboratorio per la Democrazia - 28.07.2011 - www.labdem.org

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