applicazione legge regionale n.21 “Piano Casa”, escludere parti del territorio comunale Stampa
Scritto da laboratorio per la democrazia   

Nella prossima Assise convocata per il giorno 19 ottobre 2010, il consiglio comunale di Belvedere Marittimo dovrà con apposita deliberazione recepire la Legge Regionale n. 21 dell’11 agosto 2010 che prevede misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale, denominata “Legge Piano-Casa”.

Le Norme edilizie in questione, volute e approvate dal Governo Berlusconi come soluzione-tampone alla crisi economica dell'Italia, permettono di andare  in deroga ai Piani Regolatori ed agli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni con  interventi edilizi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione degli edifici.

Gli incrementi di volumetria sono ammessi fino al 20% sugli edifici a prevalente destinazione residenziale (almeno al 70%) e solo per gli immobili fino ai mille metri cubi e per una cubatura totale non superiore ai 200 metri cubi. Le demolizioni e ricostruzioni prevedono, invece, un bonus fino al 35 per cento.

La legge regionale calabrese, così come quella nazionale, è finalizzata al rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia, ma se in altri cicli di crisi economica, tale soluzione,  ha avuto una sua consistenza, appare discutibile la sua efficacia in una crisi economica che ha avuto origine da un fenomeno speculativo anche di natura immobiliare e che, nello specifico calabrese , si pone a conclusione di un lunghissimo ciclo di produzione edilizia fortemente eccedente il fabbisogno.

Infatti, secondo recenti studi, il patrimonio immobiliare italiano è oggi largamente superiore al fabbisogno abitativo dei residenti. “Ogni italiano, dispone in media di oltre 100 metri quadrati di superficie coperta e nella sola Calabria si calcola che vi siano almeno ottocentomila vani in esubero rispetto al fabbisogno teorico” (Oreste Parise, Mezzoeuro) e 115.000 case risultano disabitate (55 ogni 100) .

Inoltre, secondo un’indagine del Sole24Ore, nelle regioni dove normative simili sono state già introdotte,  il Piano Casa non ha rappresentato in questo anno e mezzo di applicazione un aiuto concreto al comparto edile. I dati parlano chiaro: meno di 2700 istanze presentate, ovvero in media 42 per città che diventano 20 se si escludono Veneto e Sardegna dove si è avuto il picco di richieste.

Se da un lato ci sono forti dubbi sulla utilità di questa legge per il rilancio dell’economia, anche dal punto di vista urbanistico una simile deregolamentazione avrà i suoi effetti negativi sul territorio, si corre il forte rischio di  trasformare la memoria storica e l'identità di un Paese.

La cementificazione e il consumo irrazionale del suolo, a parer nostro, non è simbolo di sviluppo (in Italia, il consumo annuo di cemento è passato dai 50 kg pro-capite del 1950 ai 400 kg procapite del 2007). Il rilancio, non solo economico, deve passare attraverso una nuova concezione dell’edilizia che miri alla salvaguardia del bene comune:

  • recupero e riqualificazione dei centri storici e delle periferie urbane;
  • rilancio dell'edilizia sociale con l'acquisizione degli immobili abbandonati da destinare alle fasce deboli della popolazione;
  • conservazione delle aree interne che costituiscono una grande ricchezza storica e architettonica;

In conclusione , il Laboratorio per la Democrazia , considerati i tempi eccessivamente ristretti tra la data di approvazione della Legge Regionale n. 21 dell’11 agosto 2010  e la scadenza ( ottobre 2010)  per le determinazioni da parte del Consiglio Comunale che non permettono  una piena ed approfondita valutazione dell’impatto e delle ricadute sul tessuto edilizio urbano degli interventi che verranno realizzati sulla base della sopracitata L.R., e  considerato inoltre che il nostro Comune ha avviato la  redazione del Piano strutturale ( P.S.C) (sarebbe stato utile un incontro con il redattore del piano) chiede  al Consiglio comunale di Belvedere M.mo , in base all’art. 6 comma 8 L.R. 21, di disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge:

  • il centro storico;
  • le zone colpite da movimenti franosi;
  • le aree classificate e perimetrate dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria (PAI) a rischio e/o pericolo frana (R4 R3 R2 R1);
  • le zone densamente urbanizzate;
  • quelle aree dove l’utilizzo diffuso e generico della norma comporterebbe effetti negativi dal punto di vista della organizzazione del territorio e la perdita o l’alterazione di quei tessuti urbani e di quei singoli edifici che posseggono una valenza culturale e storico testimoniale;
  • la fascia costiera, già oggetto di una spregiudicata e speculare edificazione, che non è stata, tra l'altro, commisurata ad un'adeguata rete infrastrutturale;

Laboratorio per la Democrazia - 18.10.2010

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