le sentenze si rispettano, non si ossequiano Stampa
Scritto da belvederecambiaverso   

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 17.12.2020, in data 15 febbraio ha dichiarato il dott. Vincenzo Cascini eleggibile alla carica di primo cittadino.

La Corte, ritenendo valide le sue dimissioni da Amministratore unico della Casa di Cura, benché formalmente datate 02 maggio 2019, successive, quindi, alla presentazione delle liste, ha riformato quanto stabilito dal Tribunale di Paola, anche in dissenso con il Procuratore Generale di Catanzaro che aveva espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso. Molti hanno manifestato la loro legittima soddisfazione. Altri hanno commentato la decisione del Tribunale irridendo le forze di opposizione, le quali, «incapaci di accettare il responso delle urne », avrebbero sollevato una pretestuosa eccezione di ineleggibilità.

La Corte di Appello avrebbe ristabilito la Verità, «diradando un inutile polverone». Dopo circa un mese, con il distacco che solo la distanza temporale consente, Belvederecambiaverso ritiene doveroso esprimere le proprie considerazioni sull' intera vicenda. Noi siamo rispettosi sia delle indagini che delle sentenze della Magistratura, ma riteniamo che ogni provvedimento possa essere sottoposto al vaglio della ragione, soprattutto se assunto a Catanzaro. Non è a Catanzaro che si è consumata la scandalosa vicenda del Revisore dei Conti? Pertanto, è bene chiarire che la tesi sulla ineleggibilità del Sindaco non era una capziosa interpretazione del Decreto lgs. n. 267/2000, art. 60, da parte di un «rancoroso » gruppo consiliare: l'ineleggibilità è stata accertata e dichiarata dal Tribunale ordinario di Paola, in composizione collegiale, « in ragione della carica di amministratore unico [ della Casa di cura] ricoperta dallo stesso fino a data successiva al giorno fissato per la presentazione delle candidature».

Mentre il Tribunale di Paola ha ritenuto di «non potersi attribuire data certa alle dimissioni »,la Corte di Appello ha sostenuto, al contrario, che le dimissioni da Amministratore unico siano state presentate nei termini di legge, pur mancando di un protocollo, «di un timbro postale sul plico, di spedizione in forma di raccomandata». Ma può, il problema della ineleggibilità ridursi a una semplice, se pure controversa, data? Certamente no.

Quand'anche le dimissioni del dott. Cascini, da Amministratore unico della Casa di cura, fossero state rassegnate prima della presentazione delle liste, dato che il Comune « esercita un penetrante potere di ingerenza sulle scelte gestionali delle Case di cura accreditate» (cfr. Cassazione civile, n.26123/2013), sarebbe rimasto irrisolto, nei fatti, il nodo del conflitto di interessi tra il Sindaco( controllore) e la Società che, di fatto, ancora gestisce (controllato). Allo stesso modo, consistendo «la ratio della ineleggibilità nella garanzia della libertà di voto e della parità formale di opportunità...nella competizione elettorale », noi, pure rispettando la sentenza della Corte, non la condividiamo, perché non impedisce che « il titolare di una carica pubblica utilizzi la propria posizione di supremazia o i poteri del proprio Ufficio per esercitare una indebita interferenza sulla competizione ai fini della raccolta del consenso elettorale ». Belvederecambiaverso - 14.03.20221

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