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rendiconti 2012 e 2013, la Corte dei Conti bacchetta il Comune di Belvedere M.mo PDF Stampa E-mail
Scritto da rl   

Con Deliberazione n. 78/2015 (depositata il 20.11.2015 e pubblicata sul proprio sito istituzionale il 12.01.2016), la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Calabria, ha evidenziato irregolarità e criticità ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienze della gestione finanziaria dell’Ente.

Il Comune di Belvedere – scrive la Corte -  negli esercizi 2012 e 2013 ha evidenziato una situazione di grave criticità gestionale comprovata soprattutto dal superamento dei parametri di deficitarietà riferiti alla massa residuale attiva e passiva.

La Corte ha sottolineato che «il superamento anche di un solo parametro di deficitarietà, pur non rendendo l’ente strutturalmente deficitario costituisce, comunque,  una grave criticità - a maggior ragione nel caso in cui i parametri non rispettati risultino più di  uno - che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive, anche al fine di evitare eventuali interruzioni ( o diminuzione) di servizi pubblici, come per esempio la fornitura di acqua idropotabile o il servizio RSU».

La Sezione di controllo in particolare evidenzia:

che l’Ente ha utilizzato somme a specifica destinazione per finanziare spese di natura corrente, violando  la previsione del principio contabile n. 2 postulato 20, secondo il quale i proventi di carattere straordinario o eccezionale devono essere finalizzati unicamente a spese di investimento e/o a spese correnti di carattere straordinario;

che l’Ente abitualmente sovrastima le proprie entrate, concorrendo alla creazione di una inattendibile massa residuale attiva e, conseguentemente, alla creazione di un cospicuo (e ragionevole) fondo svalutazione crediti.

La Corte, inoltre, rileva una carente attività di riscossione, (Ici – Imu – Tarsu Imposta sulla pubblicità, Imposta di soggiorno -Cosap - Proventi da servizi cimiteriali).

L’azione di accertamento dei tributi - ricorda la sezione di controllo -ma anche di verifica dell’evasione tributaria, è uno dei compiti istituzionali cui l’Ente è tenuto. Si sottolinea – continua la Corte -  che «l’omessa riscossione di tasse ed altri tributi comunali, nei termini di prescrizione, può determinare ipotesi di danno all’erario a carico dei soggetti preposti a tale attività. E ancora, sul punto, si rammenta l’obbligo di segnalare alla competente Procura regionale della Corte dei Conti le eventuali minori entrate derivanti dalla prescrizione di tributi non riscossi nei termini di legge».

Altro tema trattato dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Calabria è stato il (mancato) finanziamento per le calamità naturali del 2009.

L’Ente dovrà precisare: se le opere di somma urgenza commissionate dal Sindaco pro tempore siano state finanziate medio tempore dall’Ente con proprie risorse; se l’Ente abbia effettuato correlativamente pagamenti a valere sulle finanze comunali; se i richiesti finanziamenti siano inclusi tra i residui attivi dei trasferimenti in conto investimenti.

Infine, il Comune di Belvedere Marittimo, dovrà accertare, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 148-bis del D.Lgvo n. 267/2000, le gravi irregolarità e criticità elencate dalla Corte dei Conti con il conseguente obbligo di  comunicare i provvedimenti e le misure correttive adottati. rl - 17.01.2016

Testo integrale Deliberazione 78/2015

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