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bilancio consuntivo 2013, il Tar rigetta il ricorso ma la delibera resta illegittima PDF Stampa E-mail
Scritto da gruppo "ora"   

Il Tar di Catanzaro, il 6 ottobre scorso a seguito dell’udienza tenuta il 2 ottobre, ha emesso sentenza sul ricorso avverso la delibera di approvazione del Bilancio consuntivo 2013 del Comune di Belvedere M.mo proposto dai consiglieri di minoranza del gruppo “Ora” Gilberto Raffo e Antonella Capano.

I consiglieri di minoranza sostenevano che la delibera impugnata era nulla in virtù della nullità del parere obbligatorio espresso da un revisore, dott. Michele Viggiano, decaduto e che continuava sine titulo a svolgere tutte le sue funzioni in totale spregio alla normativa vigente.

Il Tar di Catanzaro ha stabilito l’inammissibilità del ricorso per mancanza della legittimità ad agire dei consiglieri comunali.

Negli articoli apparsi sui quotidiani locali de “Il Garantista” e de “Il Quotidiano della Calabria”, vengono riportate delle inesattezze che, inevitabilmente, confondono il lettore.

Sembrerebbe che l’aver abbandonato la seduta dei lavori avrebbe precluso ai consiglieri di minoranza la possibilità di proporre ricorso, in quanto avrebbero manifestato il disinteresse sulla questione. Niente di più falso.

Il Tar ha sostenuto, a motivo della pronunciata inammissibilità, che nella procedura della delibera impugnata non è stato leso il diritto dei consiglieri comunali a svolgere la loro funzione.

Motivazione che non convince il legale dei ricorrenti, il quale ha sostenuto e sostiene che l’interesse ad agire dei consiglieri di minoranza gli deriva dalla circostanza che gli stessi non sono stati messi nella condizione di svolgere il loro ruolo di consigliere ed esprimere un voto valido sull’approvazione del Bilancio consuntivo.

La delibera, di fatto era priva, perché nullo, del parere obbligatorio emesso da un organo terzo, quale è e che dovrebbe essere il revisore dei conti.

Inoltre, contrariamente a quanto asserito dai quotidiani locali, il Tar non ha ritenuto legittima la delibera di approvazione del bilancio consuntivo, non solo perché non ha deciso nel merito, ma anche e soprattutto perché, compensando le spese del giudizio ha affermato che va giustificata la scelta dovendo riconoscere ai ricorrenti «l’apprezzabile intento di ottenere il rispetto, da parte degli organi dell’amministrazione comunale, della normativa vigente in tema di revisione dei conti».

Pertanto tale decisione andrà sicuramente al vaglio del Prefetto di Cosenza, al quale sarà chiesto, nuovamente, di ridare legalità alla nostra comunità. Inoltre i consiglieri di minoranza valuteranno la possibilità di proporre appello al Consiglio di Stato. Gruppo “Ora” - 07.10.2014

sentenza Tar n.01602/2014

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