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Sua Eccellenza il Prefetto PDF Stampa E-mail
Scritto da mauro d'aprile   
Martedì 22 Luglio 2014 15:16

Ci consenta di richiamare la Sua Cortese Attenzione sul fatto che la vicenda del Bilancio Consuntivo 2013, del Comune di Belvedere, non può ascriversi a quella più generale dei Consuntivi di molti Comuni Italiani a causa della concomitanza fra la scadenza di approvazione degli stessi fissata al 30 Aprile 2014,

e l’entrata in vigore dei nuovi metodi di indicazione dei Revisori, spettanti alle Prefetture, da trasmettere con apposito verbale ai Comuni per la conseguente Delibera di Consiglio, per la nomina.

Per questi Comuni, che in fase di scadenza del Consuntivo 2013, non avevano avviato la nuova procedura di nomina del Revisore, le difficoltà interpretative, se poter procedere alla nomina del Revisore secondo il nuovo metodo o incaricare il Revisore secondo il vecchio metodo, sono state egregiamente dipanate dagli sportelli informativi del Ministero di Finanza Locale e dalle diverse Agenzie di Consulenza che, a norma di legge, hanno suggerito ai numerosi Comuni di incaricare il Revisore per il Consuntivo 2013 secondo il vecchio metodo, (domanda depositata all’Ente da parte di Revisore Abilitato, verifica dei requisiti e nomina dello stesso da parte del Consiglio con apposita Delibera.)

Il caso del Comune di Belvedere, Eccellenza, si presenta in modo del tutto differente con vistose anomalie, sulle quali ci pregiamo richiamare la Sua Particolare Attenzione:

Premesso che l’attuale Sindaco, Enrico Granata, rieletto a seguito ordinarie Elezioni Amministrative per Rinnovo di Mandato a Maggio 2014, è lo stesso Sindaco del quinquennio 2009-2014;

Che l’Attuale Segretario Comunale reincaricato é lo stesso del quinquennio precedente 2009-2014;

Che l’attuale Giunta conserva in numero di  3 componenti gli stessi di quella precedente;

Si fa presente che il Comune di Belvedere Marittimo, in data 9 maggio 2013, a differenza di altri numerosi Comuni, e non in prossimità del 30 Aprile 2014- data di scadenza del Consuntivo 2013, ha avviato la nuova procedura per i Revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, comunicando diligentemente, al Suo Ufficio di Prefettura,( ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012 n.23), la scadenza dell’incarico del proprio Organo di Revisione costituito da n.1 (uno) componente, Dott. Michele Viggiano,  alla data del 16/11/2013..

Con  questa comunicazione il Suo Ufficio veniva anche a conoscenza che al Revisore dei Conti del Comune di Belvedere Marittimo, Dott. Viggiano Michele, ai sensi del punto 3 della circolare FL 7/2012 del Ministero dell’Interno, si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, per cui, allo scadere della durata in carica di tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina, per tale organo opera l'istituto della cosiddetta prorogatio per il periodo di 45 giorni; che, pertanto, l’incarico conferito al Dott. Michele Viggiano andava a scadere in data 31/12/2013;

Per questo motivo il Suo Ufficio dava seguito all’avvio della nuova procedura e con nota n. 46264 del 30 ottobre 2013 comunicava al Comune di Belvedere Marittimo la data (11 novembre 2013 alle ore 11 ) del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di Revisione economico-finanziaria. Secondo la stessa nuova procedura a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Pertanto con nota del 11 novembre 2013 acquisita al protocollo dell’Ente il 12.11.2013 con n.17869 la Prefettura trasmetteva al Comune di Belvedere Marittimo il verbale relativo all’esito del procedimento di estrazione a sorte per la nomina del Revisore unico dei seguenti nominativi:1° AVOLIO Pasquale designato per la nomina; 2° LONGO Giuseppe per eventuali rinuncia o impedimento; 3° CAVALLARO Rita per eventuali rinuncia o impedimento, e restava in attesa di ricevere “con cortese urgenza” copia della Delibera con cui il Consiglio Comunale avrebbe provveduto alla nomina dell’Organo di Revisione.

Di questa Delibera del Consiglio Comunale di Belvedere, Ella, Sig. Prefetto, ne disconosce l’esistenza perché, dal 1° Gennaio 2014 a tutt’oggi, 22/Luglio/2014, questa Delibera non esiste, e non è stata mai consegnata alla minoranza dietro specifica richiesta né tanto meno esposta all’Albo Pretorio o esibita agli Atti di Consiglio Comunale allorquando in data 20-Luglio-2014, a seguito Sua Diffida Prot. 32274/2014 Area II del 1°Luglio 2014, recepita dal Comune di Belvedere in data 4/Luglio/2014 prot.9942, è stato approvato il Bilancio Consuntivo 2013 con la Relazione del Revisore Dott. Viggiano Michele illegittima perché lo stesso  è decaduto in data 31-Dicembre-2013 ed al quale non è stato conferito Nuovo Incarico con apposita Delibera di Consiglio).

Questa circostanza può essere da Ella derivata dalle dichiarazioni di Nullità degli Atti, da parte dell’intera Minoranza, accluse a Verbale del Consiglio, e motivate dalla mancanza della Relazione del Revisore al Bilancio perché la stessa risulta firmata da persona non autorizzata dal Consiglio Comunale di Belvedere. Durante i lavori del Consiglio dopo aver accluse agli atti memorie scritte, la Minoranza abbandonava l’Aula prima della discussione e si dichiarava non propensa a legittimare una Maggioranza Decaduta con intenzione di disertare tutte le nuove convocazioni di Consiglio.

Non crediamo Sua Eccellenza che nella fattispecie possano ricorrere i termini del vecchio ordine di controllo  “ che in assenza di una chiara ed espressa previsione normativa di segno contrario, assecondava un’interpretazione della disciplina  privilegiante la possibile sopravvivenza dell’organo democraticamente eletto”, quando la illegittimità degli Atti portati in Consiglio, Ella ci consentirà, soprattutto i comportamenti pericolosamente dilatori per gli assetti economici dell’Ente, richiamano innegabilmente la perentorietà dell’efficacia del Suo Magistrale Controllo voluto dalla Normativa Recente e che Ella egregiamente cita:

“Con riferimento all’oggetto, si rappresenta che alla data odierna, non risulta che codesta Amministrazione abbia provveduto ad adottare la delibera di approvazione del rendiconto consuntivo per l’anno 2013, nonché tutti gli atti ad esso connessi nei termini di legge.

Quanto sopra, concretizza la fattispecie prevista dall’art. 227, comma 2 bis  del Testo Unico sugli Enti Locali-D.Lgv 267/2000- per come introdotto dall’art.3, comma 1, lett.l) della Legge 213/2012 che recita: “ In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine, si applica la procedura prevista del comma 2 dell’art.141”.

Pertanto con la presente si diffidano le SS.LL a voler provvedere all’adozione degli atti di competenza e non oltre il termine di giorni venti dal ricevimento della presente”

Resta da chiarire non solo sotto l’aspetto contabile, ma anche legale, per come invocano le minoranze nella richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, cosa può derivare, Eccellenza, da quanto  amministrativamente scaturisce dalla validazione degli Atti Contabili e di Certificazione Ufficiale trasmessa alla Corte dei Conti ed al Ministero degli Interni e Osservatorio di Finanza Locale, da parte del Comune di Belvedere, a firma di un Revisore dei Conti, inesorabilmente scaduto, secondo i termini di legge, ed autorizzato illegalmente ad apporre la propria firma su atti di “presunta competenza”.

A tal proposito c’è da menzionare, con non poca preoccupazione, che oltre alla firma sulla Certificazione Contabile sulla quale vengono determinati i parametri di riconoscimenti all’Ente, lo stesso ha validato la Relazione di Fine Mandato ad Aprile 2014 e quella di Inizio Mandato a Luglio 2014 per la nuova Amministrazione. Una perseveranza oltre i limiti di una decenza civica.

Ci consentirà, Eccellenza, in qualità di Cittadini di Belvedere di manifestare tutto il nostro disappunto anche nella direzione dell’efficacia dei controlli da parte di organismi preposti alla tutela dei nostri diritti. Mauro D’Aprile- cittadino di Belvedere Marittimo - 22.07.2014

 

 

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