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esenzione ticket sanitari, proposta di legge dell'on.Magorno PDF Stampa E-mail
Scritto da ernesto magorno   

Si rende noto che il Deputato del Pd Ernesto Magorno ha presentato una proposta di legge per evitare ai cittadini che hanno diritto all’esenzione del ticket sanitario di doversi sottoporre ad estenuanti ed interminabili file per il rinnovo annuale.

La proposta di legge – come viene spiegato nell’introduzione – interviene sulla disciplina attuale predisponendo l’esenzione dall’obbligo di ripresentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione per coloro i quali anche nell’anno successivo abbiano un livello di reddito entro i limiti previsti per l’esonero dal pagamento del ticket. Il titolo dell’iniziativa legislativa di Magorno è : “Modifica ed integrazione alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di presentazione dell’autocertificazione di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per motivi di reddito”. Nella narrativa del testo presentato, il deputato spiega i termini della sua proposta: « Onorevoli Colleghi!  Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto, nel nostro ordinamento, all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche. In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni (art. 8, comma 16) hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle seguenti categorie: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;  titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.  In base alla normativa attuale entro il 31 marzo di ogni anno, a meno che, la singola regione non disponga essa stessa una proroga, l’interessato deve ripresentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il suo diritto all’esenzione anche qualora non siano intervenute modifiche inerenti la sua condizione economica. Ciò non solo, comporta, un notevole disagio per le singole persone, specialmente per coloro che sono titolari di pensione sociale o di pensione al minimo ma anche per l’amministrazione che ogni dodici mesi deve rivalutare posizioni che nella realtà non si sono modificate». Ernesto Magorno deputato del Partito Democratico

Questo il testo della proposta di legge:

Art. 1

All’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni dopo il comma 16 quinquies, aggiungere il seguente:

16 sexsies: “I soggetti che nell’anno precedente abbiano beneficiato delle esenzioni alla partecipazione alla spesa sanitaria, specialistica ambulatoriale per motivi di reddito così come disciplinate dal comma 16 del presente articolo sono esonerati dall’obbligo di presentare nell’anno successivo una nuova dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nei casi in cui il loro reddito rientri nei limiti previsti per l’esenzione.”


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