confidenzialmente nauseato |
Scritto da mauro d'aprile | |||
Nell’articolo “L’Unto dal Signore” dell’Avvocato Franco Perre, questa volta “Civilmente” con firma, mi vengono rivolte sollecitazioni e domande: 1) Pubblicare il Resoconto della “Verifica Amministrativa Contabile” effettuata dal Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica presso il Comune di Belvedere, dal 23 al 26 Maggio 2011, per le criticità sollevate dalla Struttura Tecnica del Commissario Regionale di Protezione Civile circa gli Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali del 2009- 2) Di voler sapere, quale cittadino, da dove si attingeranno i fondi per pagare le opere realizzate dalle diverse imprese destinatarie delle Ordinanze Sindacali, alla luce delle risultanze dell’Ordinanza del Commissario Regionale 19/3741 del 16 Gennaio 2012, che non riconosce Contributi al Comune di Belvedere per le motivazioni riassunte nella medesima. Preciso che la prima azione richiestami non rientra nelle mie attuali competenze, e che lo stesso Resoconto ha comunque, inspiegabilmente, trovato ampia divulgazione su articolo giornalistico del 13 Dicembre 2011 e sul quale il sottoscritto, in pari data, ha effettuato puntualizzazione su questo stesso Blog, leggi “La Forza della Ragione” di Mauro D’Aprile. Per quanto attiene il secondo punto, ricordo che la Ordinanza 19/3741, del 16 Gennaio 2012, ripropone quanto già affermato in Ordinanza 7/3741/2009 del 24 Maggio 2010 con la quale è stato definito l’importo ritenuto ammissibile dei vari Enti e che, contestualmente, dalle risorse stanziate dalla medesima OPCM (Euro 15.000.000), erano stati erogati contributi pari al 70% del fondo. Questi già non comprendevano Belvedere, a causa della Discrasia verificatasi, tra la prima comunicazione, fatta pervenire, come per disposizione, attraverso la Prefettura con nota del l'8 maggio 2009 n.25880, per un importo di Euro 11.168.343,27 e quella del Comune del 10.12.2009 n° 20493 per un importo richiesto di Euro 3,723.835,96. Questa seconda Comunicazione del Comune di Belvedere, da parte della Struttura di Supporto Regionale, nell’Ordinanza 19/3741 del 16 Gennaio 2012, viene raccolta quale “Nota” fatta pervenire dal Comune di Belvedere, svilendo di proposito la portata dell’Atto che risulta essere, invece, per quanto sottolineato dallo stesso Ispettore di Verifica, la conclusione di un monitoraggio di apposita Commissione Tecnica Amministrativa, concordata con lo stesso COM.I.R, e istituita con Ordinanza Sindacale n° 82/2010, per poter procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per la rendicontazione al Commissario Regionale. La stessa oltre ai Tecnici, Ing. Marino Antonio e Ing.Grosso Francesco, indicava i Dipendenti Comunali, Geom. Marra Francesco e Caroprese Pasqualino, in rappresentanza dell’Ufficio Tecnico del Comune di Belvedere, per la verifica, constatazione e liquidazione dei lavori eseguiti sul territorio di questo Comune, in ottemperanza delle Ordinanze Sindacali indicati in oggetto. Le conclusioni della verifica, insieme alle Perizie ed ai verbali dei tecnici Direttori dei Lavori, sono stati trasmessi al COMIR, con Prot. 9340 del 1/Giugno/2010, a firma anche del Resp. Ufficio Tecnico Geom. Scigliano Gaetano, quali verbali di constatazione e liquidazione dei lavori effettivamente eseguiti sul territorio di questo Comune, nonché il quadro economico generale di spesa, a cura della stessa Commissione Comunale. L’Ordinanza n° 19/3741 del Commissario Scopelliti che non concede alcunché al Comune di Belvedere e che piace così tanto all’Avvocato Perre, pur risultando mutila della seconda pagina, approda finalmente ad una conclusione e, fatto importante, restituisce una legittima competenza al Comune di Belvedere (nella sua articolazione di Sindaco, Giunta e Consiglio), dopo una lunga, inspiegabile, emarginazione, del solo fra tanti, da parte della Struttura di Supporto Tecnico del Commissario Delegato (COM.I.R). La stessa, e con essa il Commissario, hanno dimenticato che essendo stato Prorogato lo stato di emergenza per la Regione Calabria, da parte dello stesso Commissario Delegato Scopelliti, al 31.01.2012, gli atti di competenza della Prefettura, quali atti di somma urgenza, erano atti perfezionabili ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992, n°225 la cui normativa non ha inteso modificare le ripartizioni delle materie e delle competenze, volendo, invece, assicurare che i molteplici organismi, a vario titolo interessati alle attività di protezione civile, agiscano in modo armonico e razionale, affinché le risorse disponibili vengano impiegate opportunamente e conducano alla maggiore efficacia degli interventi. La Legge sulla Protezione Civile, per raggiungere lo “scopo” non ha accentrato competenze e poteri, né ha organizzato gli stessi secondo schemi di dipendenza gerarchico-funzionale, limitandosi a prevedere e a disciplinare, nelle loro specifiche esplicazioni, funzioni dirette per un verso alla promozione e per altro al coordinamento di tutte le attività che possono convergere al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente. Gli Atti preliminari informativi trasmessi via Fax alla Prefettura con nota dell'8 maggio 2009 n.25880, sono in conformità di una richiesta della stessa indirizzata ai Sigg.Sindaci e Commissari Straordinari della Provincia, con Prot.Uscita del 05/03/2009 numero 0013125, arrivata e protocollata in Comune di Belvedere il 6/Marzo/ 2009 Prot 4167, che al punto 1.a) recita: “Si pregano pertanto le SS.LL, qualora codesti territori comunali siano stati interessati dai predetti eventi calamitosi, di voler far pervenire, entro e non oltre il 27 marzo p.v. e a pena decadenza, i seguenti ed eventuali dati: a) attestazione delle spese sostenute da parte di codeste Amministrazioni nelle fasi di prima emergenza e comunque prima del 5 Marzo u.s., data di pubblicazione della suddetta ordinanza (OPCM 3741), ivi compresi gli interventi di somma urgenza, comprovate da ordinanze, determine, delibere ed ogni altro provvedimento amministrativo”. Resta del tutto evidente che la prima Nota della Prefettura non ha altro che il valore di una proiezione. La Struttura Commissariale pensa diversamente? Bisognerebbe incrociare le altre comunicazioni di tutti i Comuni interessati!
Tutto quanto sopra viene riferito nel tentativo di tranquillizzare l’Avvocato Perre e il Dott. Mistorni, unico comunque a comprendere che le “Ordinanze Scellerate” riguardano le uniche strade di intere Contrade, quelle che la Struttura Commissariale definisce “Non Genetiche”. Ma ormai il Dado è Tratto! Scopelliti e la Giunta del Centro Destra Regionale non ci daranno la copertura! Non credo che serviranno le Preghiere a San Gentile. Quelle precedenti non hanno sortito effetto! L’Atto Ordinativo del Commissario Regionale non consente ritorni se non attraverso altra Ordinanza di Auto- annullamento e Rideterminazione! Ma l’Avvocato sa che per indirizzo giurisprudenziale in materia di Protezione Civile il Commissario Delegato (in quanto tale) assume un ruolo di primaria importanza nell’attivazione delle misure straordinarie per le situazioni di emergenza, ma è comunque certo che la Legge 24 febbraio 1992, n°225 non considera tale figura come titolare di una podestà direttamente conferita dalla norma, ma come soggetto delegato, nei cui confronti si opera un trasferimento di poteri gestionali e non della titolarità dell’intervento, che resta comunque in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto il Commissario agisce come titolare di un potere di gestione, la determinazione dell’ambito normativo derogato non è certo sua attribuzione, dovendo lo stesso agire come ogni delegato nell’ambito dei poteri conferiti. E mentre del tutto precario giuridicamente appare il quadro dei rilievi sulla sussistenza delle criticità espresse con le affermazioni: a) avere effettuato un esame a campione sulla documentazione visionata; b) di avere riscontrato la sussistenza delle criticità già sollevate, in sede di istruttoria, dall' Ente Regionale in qualità di struttura del Commissario delegato; c) di avere rilevato che gli appalti assegnati con le ordinanze sindacali per lavori di somma urgenza, non sembrano rispondere pienamente ai requisiti; d) di aver considerato quanto già rappresentato anche dall'Ufficio Tecnico Comunale, che ha espresso parere negativo alle relative deliberazioni; C’è da chiedere alla stessa Struttura Commissariale se sono stati liquidati almeno quei lavori effettuati con Ordinanze su cui è stato espresso parere favorevole da parte dell’Ufficio Tecnico. Sinceramente ignoro il tutto. Per intanto, la determinazione del Commissario recita inequivocabilmente: “ Il Comune di Belvedere Marittimo provvederà a porre in essere ogni azione o adempimento consequenziale al presente provvedimento, anche al fine di rimuovere le criticità della situazione in ordine agli impegni giuridicamente assunti dall’Amministrazione comunale con le imprese esecutrici dei lavori”. E’ passato del tempo, troppo tempo! Si rischia che non paghi nessuno. Come in occasione del Terremoto del 1981-82 e ancora dopo con la Legge 64. Ma se è necessario che il Comune incassi soldi, si può incominciare monetizzando il 40% della parte di superficie ceduta in uso alle Cooperative Edilizie Private, perfezionando gli espropri ai sensi dell’art. 5 delle Convenzioni stipulate in fase di occupazione di urgenza, in attuazione della 167. Non basta, ma incominciamo a dare l’esempio. E’ questa una prima referenza per aspirare a guidare un’Amministrazione. Il resto lo riservo al Consiglio Comunale. Mauro D’Aprile gruppo “L’Orizzonte” - 09.04.2012
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