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delibera “piano casa” da revocare PDF Stampa E-mail
Scritto da lucio carrozzino   

Il Comune di Belvedere Marittimo in data 3.12.2010 (ultimo giorno utile, comprensivo di proroga) , con deliberazione Consiliare n° 97, si determinava sul “Piano Casa” – Legge Regionale n°21/2010

Tale Deliberazione sebbene, in quella data (3.12.2010), stante l’urgenza, fosse stata dichiarata “immediatamente eseguibile”, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4° comma, D. Leg.vo n°267/2000, veniva pubblicata solo il 20 dicembre 2010.

Un ritardo ingiustificabile se si considera l’importanza che le  determinazioni del Consiglio Comunale avrebbero potuto assumere.

Ma il ritardo nella pubblicazione dell’atto è poca cosa se si considera che tale deliberazione, a mio avviso, presenta forti dubbi di legittimità, sia  formali che sostanziali, di cui appresso:

  1. la deliberazione di Consiglio Comunale  n°97 ( Piano Casa) è stata approvata in data 3 dicembre 2010, mentre nel corpo della deliberazione medesima si legge: “l’anno duemiladieci, il giorno TRENTA, del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 presso la sede delle adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale”…….11 consiglieri presenti e 6 assenti  (vedi sito internet comunale);
  2. la deliberazione di Consiglio Comunale  n°97/2010 (Piano Casa) nella parte in cui si vota la proposta del consigliere Ugolino, riporta  il risultato della votazione  di 10 voti contrari, su 10 consiglieri votanti,  successivamente alla pubblicazione lo stesso risulta modificato  in 9 voti contrari e 1 a favore,  su 10 consiglieri votanti (vedi sito internet comunale) ;
  3. la determinazione (votata all’unanimità dal C.C.): “gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di fabbricati prospicienti strade pubbliche sono ammessi, ai benefici della legge regionale n°21/2010, a condizione che sia garantito in fase di ricostruzione l’arretramento del fabbricato nel rispetto della distanza minima dal ciglio stradale previsto dalle N.T.A. del PRG, e che tale prescrizione si applica su tutto il territorio comunale”, contrasta con la legge n° 21/2010, art. 6, comma 8, nella parte in cui recita “I comuni, con Deliberazione  del Consiglio Comunale  da adottare entro il termine di sessanta giorni (successivamente prorogato), a pena la decadenza, dall’entrata in vigore della presente leggepossono disporre motivatamente….omissis..” e, ancora, quando si dice, sempre nella stessa determinazione, “a condizione che sia garantito in fase di ricostruzione l’arretramento del fabbricato nel rispetto della distanza minima da ciglio stradale previsto dalle N.T.A. del PRG, e che tale prescrizione si applica su tutto il territorio comunale”, ci si dimentica dell’art.17 delle stesse N.T.A. del PRG, il quale ha consentito a fabbricati di nuova costruzione, ma anche a fabbricati  demoliti e ricostruiti, con aumenti cospicui  di volumetria, di allinearsi ai fabbricati esistenti, le cui distanze dagli assi stradali e/o, comunque, dal ciglio stradale, erano inferiori a quelle minime previste dalle N.T.A. del PRG.

Oggi, a seguito della deliberazione di C.C., n°97/2010, quegli stessi fabbricati che, per effetto dell’art.17 delle stesse N.T.A. del PRG, sono stati  regolarmente realizzati  a distanze, dal ciglio stradale,  inferiori a quelle minime previste dalle N.T.A. del PRG, qualora volessero usufruire dei benefici dell’art. 5 (interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) della legge regionale n°21/2010, sarebbero obbligati  al rispetto della distanza minima dal ciglio stradale ( pari a ml 5,00),  ma  in difformità col filo dominante degli edifici contigui, ai quali si erano allineati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 17 delle N.T.A. del PRG.

Allo stesso tempo gli edifici esistenti che, al momento dell’approvazione del PRG, si trovavano a distanze inferiori a ml 5,00 dal ciglio stradale e che, per effetto dei quali,  i nuovi fabbricati sono stati realizzati regolarmente  (art. 17, N.T.A. del PRG),  in allineamento agli edifici esistenti e a distanza inferiore a ml 5,00 dal ciglio stradale, qualora volessero usufruire dei benefici di cui all’art. 5 (interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) della legge regionale n°21/2010, sarebbero obbligati , in fase di ricostruzione, ad arretrarsi, nel rispetto della distanza minima (ml 5,00) dal ciglio stradale  prevista dalle N.T.A. del PRG, ma in palese contrasto con  l’art.17 delle stesse N.T.A. del PRG.

Pertanto, considerato che la deliberazione di Consiglio Comunale, n° 97/2010 (Piano Casa), presenta forti dubbi di legittimità  anche perchè  le determinazioni assunte mancano di motivazioni puntuali e  contrastano, a mio parere, con  la legge Regionale n°21/2010 e le N.T.A. del PRG e tra le stesse N.T.A. del PRG,  si suggerisce la revoca della deliberazione medesima. Lucio Carrozzino - componente comitato provinciale Pri - 29.12.2010

 

 

   

 

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