bilancio di previsione 2009: i conti non tornano |
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Scritto da lucio carrozzino | |||
L’atto deliberativo di Giunta Comunale, n°170 del 3.7.2009 , con il quale si fa decorrere il pagamento della TARSU, con un aumento del 70%, dal 1° gennaio dell’anno in corso “inficia” il Bilancio di previsione 2009. Premessa La normativa statale ed altro: L’art. 151 del D.Lgs.vo n°267 del 18.8.2000, in via ordinaria, stabilisce che al 31 dicembre di ogni anno, i Comuni deliberino il bilancio di previsione per l’anno successivo, conseguentemente le tariffe ( per unità di superficie) da applicare. Per l’anno 2009, il termine per l’approvazione del bilancio, originariamente fissato per il 31 marzo 2009, è stato, successivamente, prorogato al 31 maggio dello stesso anno. A ciò si aggiunga che per individuare la data di effettiva decorrenza delle tariffe è intervenuto l’art. 53, c. 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27 della legge 28.11.2001, n. 448, il quale prevede che se anche approvate (tariffe) successivamente all’inizio dell’esercizio, ma , comunque, entro il termine di approvazione del bilancio esse hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. “Ne deriva che se non viene approvata nel precitato termine ( per noi il 31 maggio 2009) alcuna tariffa, si considerano prorogate quelle esistenti, mentre se le tariffe sono approvate successivamente a tale termine le stesse avranno efficacia dal 1° gennaio dell’esercizio successivo“ ( per noi il 1° gennaio 2010)”. “A sostegno di quanto stabilito con normativa statale, interviene il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota prot. n. 5602/2007/DPF/UFF del 16.03.07. Con la precitata nota il Ministero, intervenendo su un caso concreto di tariffe approvate in epoca successiva al termine previsto dalla normativa statale per l’approvazione del bilancio, ebbe modo di osservare che “le tariffe deliberate non potranno essere applicate dal 1° gennaio del 2005 ( per noi dal 1° gennaio 2009) ostandovi il chiaro disposto di legge che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n° 388 e successive modificazioni ed integrazioni”. Per l’anno 2009 è stata fissata al 31 maggio. Le conclusioni: Non essendo stato deliberato alcun aumento della tassa sul servizio per i rifiuti solidi urbani entro i termini stabiliti per legge ( 31 maggio 2009), si considerano prorogate quelle esistenti al 2008, conseguentemente il cittadino è tenuto a pagare, per il 2009, quanto già pagato per l’anno 2008, mentre la tassa rideterminata con l’aumento del 70%, con delibera n°170 del 3 luglio 2009, dalla Giunta Granata, proprio perchè successiva al 31 maggio 2009 ( data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione), non potrà avere efficacia che dal 1° gennaio 2010. Nessuna disobbedienza civile potrà mai essere addebitata al cittadino che pagherà quanto già pagato nel 2008. Nessuna deliberazione di Giunta o Consiliare potrà mai legittimare provvedimenti in contrasto con la normativa statale.L’atto deliberativo di Giunta comunale, n° 170 del 3.7.2009, che ha rideterminato la tassa sul servizio dei rifiuti solidi urbani con l’aumento della stessa del 70%, sarebbe stato certamente un atto legittimo, se la decorrenza fosse stata fissata dal 1° gennaio 2010 e non dal 1° gennaio 2009, come riportato in delibera. Pertanto si può concludere che l’atto deliberativo consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2009, non ha i requisiti della legittimità, essendo stato approvato computando un’entrata non dovuta, quale quella dell’aumento del 70% della tassa sui rifiuti solidi urbani, perchè in stridente contrasto con la normativa statale. Lucio Carrozzino coordinamento PRI alto tirreno cosentino - 23.12.2009
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