delibera “piano casa” da revocare |
Scritto da lucio carrozzino | |||
Mercoledì 29 Dicembre 2010 15:46 | |||
Il Comune di Belvedere Marittimo in data 3.12.2010 (ultimo giorno utile, comprensivo di proroga) , con deliberazione Consiliare n° 97, si determinava sul “Piano Casa” – Legge Regionale n°21/2010 Tale Deliberazione sebbene, in quella data (3.12.2010), stante l’urgenza, fosse stata dichiarata “immediatamente eseguibile”, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4° comma, D. Leg.vo n°267/2000, veniva pubblicata solo il 20 dicembre 2010. Un ritardo ingiustificabile se si considera l’importanza che le determinazioni del Consiglio Comunale avrebbero potuto assumere. Ma il ritardo nella pubblicazione dell’atto è poca cosa se si considera che tale deliberazione, a mio avviso, presenta forti dubbi di legittimità, sia formali che sostanziali, di cui appresso:
Oggi, a seguito della deliberazione di C.C., n°97/2010, quegli stessi fabbricati che, per effetto dell’art.17 delle stesse N.T.A. del PRG, sono stati regolarmente realizzati a distanze, dal ciglio stradale, inferiori a quelle minime previste dalle N.T.A. del PRG, qualora volessero usufruire dei benefici dell’art. 5 (interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) della legge regionale n°21/2010, sarebbero obbligati al rispetto della distanza minima dal ciglio stradale ( pari a ml 5,00), ma in difformità col filo dominante degli edifici contigui, ai quali si erano allineati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 17 delle N.T.A. del PRG. Allo stesso tempo gli edifici esistenti che, al momento dell’approvazione del PRG, si trovavano a distanze inferiori a ml 5,00 dal ciglio stradale e che, per effetto dei quali, i nuovi fabbricati sono stati realizzati regolarmente (art. 17, N.T.A. del PRG), in allineamento agli edifici esistenti e a distanza inferiore a ml 5,00 dal ciglio stradale, qualora volessero usufruire dei benefici di cui all’art. 5 (interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) della legge regionale n°21/2010, sarebbero obbligati , in fase di ricostruzione, ad arretrarsi, nel rispetto della distanza minima (ml 5,00) dal ciglio stradale prevista dalle N.T.A. del PRG, ma in palese contrasto con l’art.17 delle stesse N.T.A. del PRG. Pertanto, considerato che la deliberazione di Consiglio Comunale, n° 97/2010 (Piano Casa), presenta forti dubbi di legittimità anche perchè le determinazioni assunte mancano di motivazioni puntuali e contrastano, a mio parere, con la legge Regionale n°21/2010 e le N.T.A. del PRG e tra le stesse N.T.A. del PRG, si suggerisce la revoca della deliberazione medesima. Lucio Carrozzino - componente comitato provinciale Pri - 29.12.2010
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