Autorizzazione a procedere, libertà personale, due lupi ed un agnello… Stampa
Scritto da paolo carrozzino   

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica ha deliberato, in accoglimento delle argomentazioni del Presidente-Relatore, Sen. Gasparri, di proporre all’Assemblea di negare l’autorizzazione a procedere richiesta dal Tribunale di Catania – Sezione Reati Ministeriali nei confronti del Ministro dell’Interno, Sen. Matteo Salvini,

in ordine al reato di sequestro di persona aggravato, nella ormai nota vicenda del soccorso e salvataggio di poco meno di 200 migranti ad opera della nave “Diciotti” della Guardia Costiera.
Nel caso, la Giunta, avendo a riferimento anzitutto l’art. 96 della Costituzione e, poi, l’art. 9, comma 3, della Legge Costituzionale 16 gennaio, 1989, n. 1, ha ritenuto che il Ministro Salvini, spinto esclusivamente da «movente governativo» (e non anche «privato» o «politico-partitico»), abbia agito volendo perseguire un preminente interesse pubblico (tutela della «sicurezza nazionale») nell’esercizio della funzione di Governo; il Presidente-Relatore, in particolare, ha specificato che la Giunta non ha il dovere di «valutare se l'interesse pubblico inerente all'esercizio di una funzione governativa meriti o meno una tutela, né se lo stesso sia o meno condivisibile. Deve invece valutare se quest'ultimo sia stato o meno oggetto di "rappresentazione" da parte del Ministro Salvini e degli altri membri del Governo, aspetto che emerge in maniera sicura e indiscutibile. Il concetto di interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo non può essere quindi riportato ad un parametro oggettivo e assoluto, ma deve essere al contrario riportato al parametro soggettivo (rectius teleologico) della finalità governativa perseguita dal Ministro», tanto, sulla scorta dell’ulteriore argomentazione per cui «l'autonomia della funzione di governo presuppone anche un'autonomia nella scelta dei mezzi e non solo quindi dei fini da perseguire» (Resoconto sommario Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari n. 19 del 13 febbraio 2019).
Nella relazione del Senatore Gasparri, inoltre, non compare mai la locuzione «libertà personale» o alcun riferimento ai «diritti inviolabili dell’uomo» od ai «doveri inderogabili di solidarietà», enunciati, rispettivamente, dagli artt. 13 e 2 della Costituzione, nonostante, per esempio, la relazione del Tribunale dei Ministri discorra anche di «aspetti di assoluto rilievo costituzionale, quali quelli attinenti al diritto alla vita, alla libertà personale, alla dignità umana» (p. 6), ovvero di «forzosa permanenza dei migranti a bordo dell’unità navale “U. Diciotti”, con conseguente illegittima privazione della loro libertà personale per un arco temporale giuridicamente apprezzabile ed al di fuori dei casi consentiti dalla legge» (p. 15).
Ulteriormente, mentre nella relazione del Presidente Gasparri si afferma che «nella riunione del 13 giugno 2018 del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, il Direttore Generale del dipartimento Informazioni per la Sicurezza sottolineava rischi terroristici legati ai flussi migratori (…), prospettando in tal modo un pericolo per l'interesse pubblico alla sicurezza nazionale - senza dubbio preminente - ed una conseguente esigenza di tutela dello stesso», nel provvedimento del Tribunale dei Ministri, perentoriamente ed all’opposto, si asserisce che «nessuno dei soggetti ascoltati da questo Tribunale ha riferito (come avvenuto invece per altri sbarchi) di informazioni sulla possibile presenza, tra i soggetti soccorsi, di “persone pericolose” per la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale» (p. 40).
Quanto appena e sommariamente ricostruito mi induce ad alcune riflessioni che, per mia comodità, cercherò di sintetizzare per punti.
a)La libertà personale, in quanto diritto inviolabile dell’uomo (non importa se immigrato e tanto meno se regolare od irregolare), può subire una restrizione od una compressione solo ed esclusivamente con l’ossequio degli strumenti di garanzia previsti dall’art. 13 della Costituzione: riserva di giurisdizione («…se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria…») e riserva assoluta di legge («…e nei soli casi e modi previsti dalla legge»); nel caso, invece, la libertà personale degli uomini, delle donne e dei bambini soccorsi e salvati dalla nave “Diciotti” è stata limitata dalla volontà politica del Ministro dell’Interno o, meglio, dell’intero Governo Italiano, il quale scientemente decideva di utilizzare 177 persone per sostenere il proprio indirizzo politico.
b)L’indirizzo politico del Governo trova, tuttavia, il proprio limite invalicabile nelle disposizioni della Costituzione e nei principi fondamentali di cui questa si fa portatrice, tra i quali certamente vi è il diritto di libertà personale; in questo senso, quindi, l’autonomia nell’esercizio della funzione di governo non può, né deve, considerarsi assolutamente libera, tanto nei fini, quanto nei mezzi da utilizzare per perseguirli.
c)L’interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo definito come «preminente» dall’art. 9, comma 3, della Legge Costituzionale 16 gennaio, 1989, n. 1, quindi, necessita ed abbisogna di un parametro di valutazione oggettivo e determinato: la Costituzione; prima di tutto, perché finalità lecite e legittime della medesima funzione di Governo possano essere perseguite con strumenti altrettanto leciti e legittimi, poi, perché l’interesse pubblico valutato come esimente nei reati ministeriali può riconoscersi tale solo se comparato con altro/i, eventualmente da sacrificare ed infine, perché il semplice fatto che l’attività del Ministro indagato sia rappresentativa della volontà politica dell’intero Governo non implica che l’autonomo esercizio della funzione di Governo sia, al contempo, conforme alla Costituzione ed alle leggi.
In ragione di ciò, non condivido il diniego dell’autorizzazione a procedere opposto alla richiesta formulata dal Tribunale di Catania – Sezione Reati Ministeriali dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato; ritengo, viceversa, che il Sen. Salvini, nella sua qualità di Ministro dell’Interno, nella vicenda “Diciotti” non abbia agito né «a tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante», né «per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo».
L’evento in questione offre, in ultimo, ulteriori interessanti spunti di riflessione che riguardano, in particolare, la consultazione degli iscritti del Movimento 5 Stelle sul quesito: «Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato?».
1)Hanno partecipato al voto on line sul predetto quesito e per mezzo della piattaforma Rousseau poco più di 52.000 iscritti al Movimento 5 Stelle e circa 31.000 di questi hanno optato per la risposta «Si, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l’autorizzazione a procedere»; alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, il Movimento 5 Stelle ha ottenuto, su base nazionale, oltre 10.700.000 voti alla Camera dei Deputati e poco più di 9.700.000 voti al Senato della Repubblica.
2)L’art. 67 della Costituzione, poi, prevede che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».
Le due brevi e connesse annotazioni appena richiamate mostrano evidente lo svilimento dei primi e basilari principii di un governo rappresentativo a forma parlamentare, deprimendo, altresì, l’obiettivo costituzionalmente insopprimibile di garantire in maniera eguale, per il tramite del voto, la libertà politica dei cittadini.
Le parole di Benjamin Franklin appaiono, sul punto, illuminanti: «La democrazia è due lupi e un agnello che votano su cosa mangiare a colazione. La libertà un agnello bene armato che contesta il voto»…

Paolo Carrozzino – 21 febbraio 2019

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