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il castello aragonese di Belvedere, cosa fare, come fare. PDF Stampa E-mail
Scritto da mauro d'aprile   

Leggo con piacere, ma anche con molta preoccupazione, quanto viene riportato nel  documento delle Minoranze in Consiglio Comunale, sulla vicenda del Castello Aragonese di Belvedere.

Il piacere è per la nuova “enfasi” che avvolge la “vicenda”, finalmente, sembrerebbe, tutta protesa al recupero dell’immobile, catalogato Bene di notevole pregio Storico-Monumentale, e meno avvitata alla sola disputa della “proprietà” del Castello che ha appassionato i precedenti trascorsi.

Il Documento delle Minoranze, a corredo della richiesta di apposito Consiglio Comunale, richiamando il Dispositivo dell’art. 120 Codice dei beni culturali e del paesaggio, indica una possibile via operativa per dare corso ai lavori di consolidamento e restauro del Castello: quella del Partenariato Pubblico-Privato, finalizzato alla costruzione/recupero/restauro e gestione di un’opera pubblica o di interesse pubblico.

Una volta che il Castello rientri “interamente” tra i cespiti del Comune, si potrà procedere al  contratto di partenariato pubblico-privato, in base all’art. 3, comma 15 ter, del D.Lgs. 163/2006, scegliendo, tramite bando, per le opere di recupero la migliore offerta di quel soggetto imprenditoriale, al quale andranno  allocati tutti i rischi operativi.

La Minoranza sciorinando le opportunità, con degli esempi, che il Partenariato Pubblico Privato, attraverso la Finanza di Progetto, ha offerto  quale strumento per lo sviluppo locale nel quadro del nuovo assetto istituzionale dei territori contenuto nella Legge n. 56/2014 (Legge Delrio) e della politica di coesione dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020, ritiene perseguibile l’obbiettivo di poter addivenire “all’acquisizione del bene” e al “suo recupero”, attraverso una cordata di sponsorizzazione finanziaria e solidale con contributi dei cittadini.

“L’acquisizione del bene”, viene detto potrebbe essere perseguita attraverso anche la “contrazione di un mutuo da parte dell’Ente”.

Encomiabile il richiamo alla “solidarietà popolare” che anima la Minoranza nella sua interezza, la cui consacrazione  potrebbe avvenire anche attraverso la costituzione di una Associazione, preposta alla raccolta dei fondi,  e, finalizzata allo scopo.

La mia preoccupazione, di converso, è che, rispetto agli scenari tracciati, nessuno coglie  l’aberrante posizione del Comune, quale illustre “fuorigioco” nella vicenda, essendo, questo, solo un “potenziale” titolato ad un “diritto di prelazione” sui 2/3 e ad “un diritto di esproprio” su 1/3 della proprietà piena del Castello Aragonese. Diritti questi che per il Comune non sono una semplice dichiarazione di principio o di intenzionalità, ma il “disporre della liquidità” necessaria ad un investimento.

Affermo questo per anticipare quanto il Sindaco, attraverso la vigile opera dell’Uff. di Ragioneria del Comune, in sede di dibattimento dell’eventuale Consiglio Comunale, riunitosi allo scopo, sarà costretto a dire. E per semplificare:

1) Il Comune di Belvedere al momento non dispone di fondi per l’operazione.

2) Al momento è esclusa la possibilità di contrazione di un mutuo  con la Cassa Depositi e Prestiti per l’operazione di acquisto/prelazione di diritti/esproprio di immobile, in ragione della situazione del Comune di Belvedere rispetto al regime finanziario e precisamente:

a) salvo alcune eccezioni, come ad esempio la possibilità di contrarre mutui per il finanziamento dei debiti fuori bilancio 21 , si può ricorrere a mutui passivi per il finanziamento degli investimenti;

b) i mutui devono essere destinati a specifiche opere (vincolo della destinazione in servizi)

c) deve essere stato approvato il consuntivo del penultimo esercizio precedente quello in cui si intende assumere il nuovo mutuo;

d) deve essere stato approvato il preventivo che include le previsioni del mutuo che si intende assumere;

e) gli oneri indotti devono trovare copertura finanziaria nel bilancio pluriennale;

f) deve essere rispettato il limite fissato dall’articolo 204, comma 1 del Testo Unico, secondo cui non possono assumersi nuovi mutui, se la somma degli interessi annuali sui mutui già contratti, sui mutui da assumere e sulle garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto di contributi statali e regionali in conto interesse, supera il 25% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio precedente l’anno in cui si intende contrarre il mutuo;

g) deve essere valutato il rischio di incorrere nella violazione di uno dei parametri di deficitarietà. Secondo il D.M. 6 maggio 1999, n.227 tra i parametri di deficitarietà è stabilito che gli interessi passivi sui mutui non devono superare il 12%, 13% e 8% delle entrate correnti, al netto delle poste correttive.

Anche le regole dell’art.204 del Testo Unico  per l’assunzione di mutui con Enti diversi dalla Cassa Depositi limitano e di fatto escludono questa possibilità.

Inoltre, posto che il Comune “disponesse dei fondi necessari”, oggi non sarebbe in grado di soddisfare quanto previsto, per l’acquisto di immobili,  nella circolare n. 14 del 23.6.2014 della Ragioneria Generale dello Stato che ha diramato le istruzioni operative sulle “Modalità di documentazione dell’indispensabilità e dell’indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell´art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111″. Mancherebbe oggi, l´attestazione di indispensabilità e indilazionabilità dei previsti acquisti di immobili, rilasciata dal responsabile del procedimento, inviata unitamente al piano triennale di investimento, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 16 marzo 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 aprile 2012, n. 95, d’ora in poi, ‘D.M. 16 marzo 2012’).

Tutto questo, fatto salvo il giudizio di merito “positivo” sul Piano Triennale, essendo la realizzazione dei singoli piani subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Ed ancora l’attestazione della congruita’ del prezzo rilasciata dall’Agenzia del Demanio deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto e secondo le modalità:

a) senza oneri, per le amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) a fronte del rimborso delle spese sostenute, per le rimanenti amministrazioni interessate.

Il Comune di Belvedere, oggi, se avesse disponibilità economica, per esempio quella rinvenuta dalla alienazione  della proprietà di altri cespiti secondo il Piano di Riparto annuale, ed in regola con gli obblighi di cui sopra (Comunicazione del Piano Triennale specifico di acquisto immobili), potrebbe concorrere, trascorsi trenta giorni dalla Comunicazione senza che siano state formulate osservazioni, all’acquisto del semplice 1/3 della sola proprietà Spinelli, inferiore alle 500.000 Euro, limite stabilito dall’art.2  del richiamato Decreto  16 marzo 2012. Ma anche su questa soluzione vigerebbe la clausola che il Comune non  può procedere all’acquisto di frazioni di proprietà.

Con queste proposte, mi spiace dirlo, il Comune di Belvedere resterebbe ancora “Fuori Gioco” rispetto alla imminente scadenza della Procedura concorsuale di vendita – Reg. n. 6/2011, Trib. Paola (G.D. Sodano – Del. V. Sorace) – avente ad oggetto i diritti pari a 2/3 della proprietà piena del Castello-.

Senza la “godibilità” in qualche forma del Castello nella sua interezza, risulta difficile e di scarsa consistenza giuridica l’ipotesi di un  Partenariato Pubblico Privato proposto anche per l’acquisto dell’intero Castello, per le ragioni che appresso dirò, pur rimanendo il PPP un valido strumento per dar corso ai lavori di Recupero tecnico-funzionale del Maniero, che sono di fatto il vero costo proibitivo che scoraggia l’appetibilità dei privati  per l’operazione nel suo complesso.

Il ricorso al PPP può essere previsto in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione intenda affidare, a un operatore privato, l’attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi nell’ambito di una cooperazione di lungo termine.

L’attuazione del progetto tramite ricorso al PPP, presuppone sempre e comunque una “stazione appaltante”, in questo caso il Comune di Belvedere, che sull’oggetto del progetto deve “godere di un titolo di proprietà o d’uso concessorio” del Bene che si vuole restaurare e quindi utilizzare.

Solo successivamente attraverso una Analisi di Fattibilità Finanziaria con un proprio PEF (Piano Economico Finanziario) si individuano:

le capacità di reddito dell’attività che si intende gestire con la realizzazione del progetto (erogazione di servizi);

i fabbisogni finanziari correlati alla realizzazione delle opere e dell’investimento nel suo complesso;

il mix di risorse finanziarie utili per coprire i fabbisogni finanziari, rappresentato da risorse proprie degli investitori privati e dal ricorso all’indebitamento sul mercato finanziario;

la capacità del Progetto di garantire i livelli di convenienza economica e sostenibilità finanziaria in linea con i valori mercato.

Allora, Come fare.

Manca circa un mese alla scadenza della Procedura concorsuale di vendita – Reg. n. 6/2011, Trib. Paola (G.D. Sodano – Del. V. Sorace) – avente ad oggetto i diritti pari a 2/3 della proprietà piena del Castello-.

Se sono fondate le preoccupazioni manifestate dalle Minoranze, condivise da questa Maggioranza, allo scopo non molto mascherato di voler “inibire” qualsiasi tentativo di acquisizione del Castello da parte di ulteriori privati con il rischio di perpetuare il degrado del medesimo, non resta che accogliere in senso positivo lo stimolo e le sollecitazioni che sono contenute nell’allegato Documento di richiesta di Convocazione dell’ apposito Consiglio Comunale.

Considerato la ristrettezza dei tempi, viste le difficoltà oggettive della situazione finanziaria dell’Ente anche sotto il profilo delle relative procedure che devono accompagnare il percorso, si dovrà convenire, in tempi celeri, ad una Delibera di Consiglio che raccolga la Dichiarazione di Intenti  di tutti i componenti lo stesso e quale Atto d’Impulso di voler avviare le procedure tecnico-finanziarie di diritto di Prelazione sui 2/3 prescritta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Artt. 60 ss.) e di acquisto/esproprio sul restante 1/3 di proprietà Spinelli (Artt.95)

Nel dichiarato intento di voler addivenire all’acquisto/esproprio dell’intero Castello Aragonese di Belvedere, considerate le cogenti difficoltà contabili e tecnico-operative in cui versa il Comune rispetto alle imprevedibile scadenze della Procedura concorsuale di vendita – Reg. n. 6/2011, Trib. Paola (G.D. Sodano – Del. V. Sorace) – avente ad oggetto i diritti pari a 2/3 della proprietà piena del Castello-, si fa voti al Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio, al quale la Delibera dichiarata immediatamente esecutiva va trasmessa, di attuare tutti i poteri sostitutivi o complementari al Comune di Belvedere contenuti nei criteri informatori e nei  Dispositivi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare nella considerazione che inesorabili limiti di operatività sia legislative, sia finanziarie, vincolano il Comune a poter procedere con un unico Atto Deliberativo alla dualità delle procedure, atte all’acquisizione del Bene, (di  prelazione per i  2/3 e di acquisto/esproprio del restante 1/3), si rende necessario invocare l’intervento ausiliario dell’organo superiore che, in attuazione dei sottostanti articoli richiamati, può legittimamente recuperare al Patrimonio Pubblico l’intero complesso di un bene di notevole pregio Storico-Monumentale, con conseguente Dichiarazione di Pubblica Utilità, volendo al contempo  concedere al Comune i necessari tempi tecnici per la predisposizione degli  atti di previsione e copertura concorsuale finanziaria delle operazioni.

Vista la delicatissima precarietà del Manufatto, nella consapevolezza che un ennesimo passaggio di titolarità a privati implicherebbe ulteriore degrado per la consistenza di interventi di recupero (consolidamento-restauro e funzionalità) da concordarsi fra proprietari diversi, si dichiara altresì la indispensabilità e indilazionabilità dell’intervento pubblico.

(N.B. preparare Scheda Illustrativa del Castello con annessa Relazione Storica-Monumentale).

Prelazione:

Articolo 60  Acquisto in via di prelazione:

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall’articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento.

Articolo 62 Procedimento per la prelazione

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell’opera e l’indicazione del prezzo.

2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell’organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell’ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene.

3. Il Ministero può rinunciare all’esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all’ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienante ed all’acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all’ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell’ultima notifica.

4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell’articolo 59, comma 4.

Espropriazione

articolo 95 Espropriazione di beni culturali

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.

2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l’espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell’esproprio e rimette gli atti all’ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

3. Il Ministero può anche disporre l’espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

PS. Nella narrativa  della Delibera è opportuno richiamare che il Comune di Belvedere, considerato lo stato di precarietà strutturale del Castello, ha sempre inteso valorizzare il Bene. Anche attraverso un precedente atto deliberativo, in concertazione con lo stesso Ministero, nel 2008 (forse settembre?- trovare Delibera) il Consiglio Comunale di Belvedere, con voto espresso all’unanimità, ha inteso dare avvio alla procedura di Esproprio dell’intero complesso, appartenente all’epoca a due diversi proprietari. All’uopo veniva  indicata la relativa copertura finanziaria con entrate certe ed esigibili.

Sulla stessa Deliberazione, come accordo intercorso con lo stesso Ministero, è stato acquisito il parere positivo della Soprintendenza ai Monumenti della Calabria. L’Atto è stato inviato al Ministero per l’ottenimento del Decreto di Pubblica Utilità di competenza e propedeutico alla continuazione della procedura di esproprio che non ha potuto avere seguito perché nel frattempo si registrava una  modificazione  giuridica di uno dei due titoli di Proprietà, in quanto  2/3 del bene, a seguito di fallimento, finirono nella custodia cautelare del Tribunale di Paola. Mauro D'Aprile - 17.11.2017

 

 

 

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