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Sindaci e Consiglieri regionali, novelli Cristoforo Colombo: alla ricerca delle Indie…troveranno “l’America” PDF Stampa E-mail
Scritto da paolo carrozzino   

L’approssimarsi della consultazione referendaria sulla legge di revisione della Costituzione approvata dal Parlamento in carica impone un’analisi, nel merito ed in dettaglio, del contenuto di tale riforma; con questa nota, vorrei esporre (alcune del)le ragioni, essenziali, per le quali dirò NO alla predetta revisione.

Mi soffermerò, in particolare, sulle contraddizioni e, in alcuni casi, sulle incoerenze che gravano sul “riformando” Senato della Repubblica; si rivela, infatti ed a mio modo di vedere, nella legge di revisione costituzionale oggetto di consultazione popolare, una relazione tra le modalità di composizione della Camera rappresentativa delle «istituzioni territoriali» e le funzioni che alla stessa vengono attribuite, tale per cui alcuni principi fondamentali dell’ordinamento nazionale risulterebbero frustrati, primo fra tutti il principio democratico.

Al di là della infelice formulazione letterale e, per essa, normativa degli artt. 2 e 10 della legge di revisione costituzionale, questi ultimi sostitutivi, rispettivamente, dei vigenti artt. 57 e 70 Cost., non possono tacersi, sul tema, alcune valutazioni.

Il primo dato rilevante, innovativo rispetto al vigente, è rappresentato dal fatto che i “futuri” senatori verranno eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, tra i propri componenti, con l’aggiunta dell’elezione di un Sindaco per Regione e per Provincia autonoma; i “nuovi” senatori, quindi, non saranno eletti direttamente dal popolo (o, forse e meglio, dal corpo elettorale, come «parte qualificata» del primo), ma verranno proclamati tali in esito ad un’elezione di secondo grado: il corpo elettorale provvederà ad eleggere i Consiglieri regionali ed i Consiglieri delle province autonome e questi, a loro volta, scegliendo tra i membri dei rispettivi Consigli ed optando per un Sindaco del territorio regionale e provinciale, eleggeranno i senatori della Repubblica, «…in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma».

La costruzione costituzionale così eretta non mi convince.

Dal punto di vista della tecnica della normazione, penso che l’inserimento, al quinto comma dell’art. 2 della legge di revisione costituzionale, della disposizione sulla “conformità alle scelte espresse dagli elettori” produca, formalmente, almeno tre conseguenze negative: a) legare (illogicamente) la volontà degli elettori dei Consigli regionali e provinciali di Trento e Bolzano alla durata in carica dell’Ufficio di senatore; b) imporre (inutilmente) un rinvio al sesto comma, per l’approvazione della legge che determinerà “le modalità…di elezione dei membri del Senato”; c) rendere di difficile interpretazione l’intero articolo.

Dal punto di vista sostanziale ritengo, invece, che la medesima disposizione renda problematico rispondere alla seguente domanda: se è vero che saranno i Consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ad eleggere i Senatori; se è vero che potranno ricoprire la carica di Senatore solo i Consiglieri regionali e i Consiglieri delle province autonome, oltre che un Sindaco per Regione e Provincia autonoma; se è vero che i Senatori verranno eletti con “metodo proporzionale”, allora come garantire che l’elezione dei Senatori avvenga “in conformità alle scelte espresse dagli elettori”?

Pare, infatti, difficile immaginare che i Consiglieri regionali o delle province autonome eletti con maggiore numero di voti possano, sic et simpliciter, essere eletti Senatori; non fosse altro,  perché c’è da rispettare, da parte dei Consigli regionali e delle province autonome, il metodo proporzionale nell’elezione dei Senatori.

Così come pare difficile immaginare che si possa votare sulla scheda elettorale per il rinnovo dei Consigli regionali e delle province autonome anche per i Consiglieri-Senatori, indicando (o scrivendo) una ulteriore preferenza per questi ultimi; ciò, perché non può essere in alcun modo garantito che il Consigliere-Senatore in grado di raccogliere più voti per tale carica, sia anche in grado di raccogliere le preferenze sufficienti per essere eletto semplicemente Consigliere, venendo meno, nell’eventualità si verificasse tale ipotesi di mancata elezione a Consigliere, anche il diritto ad essere eletto Senatore.

D’altra parte, immaginare sistemi che rendano “conforme” l’elezione del Senatore alla scelta effettuata dagli elettori per il rinnovo dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, significa immaginare formule ampiamente manipolative dei risultati elettorali, che rischiano, per ciò stesso, di ridurre la rappresentatività popolare in favore di una malintesa rappresentatività territoriale o, peggio, di una distorta rappresentatività delle istituzioni territoriali; quindi, ancora una domanda: perché cambiare collegio elettorale, dal popolo, ai Consigli regionali e delle province autonome, se, poi, questi ultimi, titolari del diritto di elettorato attivo nell’elezione del “nuovo” Senato della Repubblica, devono (costituzionalmente) conformarsi alle scelte espresse dal primo? Si produrrebbe, in sintesi, una intollerabile rappresentazione della volontà altrui che, banalmente, potrebbe essere evitata facendo ricorso all’elezione a suffragio universale e diretto dei Senatori.

Il Sindaco-Senatore, invece…sarà come Cristoforo Colombo: cercava le Indie e trovò…le Americhe; verrà eletto per amministrare un Comune (piccolo, medio o grande che sia) e si troverà ad eleggere Giudici Costituzionali, Presidente della Repubblica, revisionare la Costituzione…; e la “conformità alle scelte espresse dagli elettori”? Forse vale, se vale, solo per i Consiglieri regionali e delle province autonome…

Altro elemento peculiare della riforma oggetto di referendum è che nel Senato, rappresentativo delle «istituzioni territoriali», potranno sedere, per 7 anni, anche 5 Senatori nominati dal Presidente della Repubblica per avere «illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario»; la contraddizione è evidente: chi illustra la Patria è chiamato, per nomina e non per elezione, ad esercitare un Ufficio pubblico non nella Camera rappresentativa della Nazione (Camera dei Deputati), bensì in quella, altra, rappresentativa dei Comuni, delle Città Metropolitane e dello Stato (Senato della Repubblica).

Dunque, sarà un Senato composto da Consiglieri regionali, Consiglieri delle province autonome e da Sindaci, tutti eletti (sulla base di programmi ed interessi locali) per rappresentare uno specifico territorio, ad esercitare funzioni di valenza assolutamente Nazionale (!), tra le quali  «revisione della Costituzione…altre leggi costituzionali…referendum popolari…legislazione elettorale…norme generali, forme e termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea» (art. 10 della legge di revisione costituzionale, sostitutivo dell’art. 70 Cost.), elezione del Presidente della Repubblica, elezione di 2 Giudici della Corte Costituzionale.

La contraddizione è insopportabile!

Pensare, infine, in un periodo di crisi della rappresentanza politica, di ridurre gli spazi di partecipazione democratica, significa disconoscere le cause di tale crisi che, per converso, pretenderebbe di essere affrontata coinvolgendo maggiormente il popolo, peraltro titolare del potere sovrano, nel circuito della decisione politica. Paolo Carrozzino - 09.09.2016

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