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un Consiglio comunale ancora inutile, ma pericoloso PDF Stampa E-mail
Scritto da gilberto raffo   
Martedì 05 Agosto 2014 15:32

Con all’Ordine del Giorno: 1. Presa d’atto decadenza vincoli di P.R.G. preordinate all’esproprio.- 2.Modifiche al Regolamento Cosap.

Lunedì 4 Agosto si è riunito il Consiglio Comunale di Belvedere i cui lavori hanno visto l’intera Minoranza abbandonare l’aula a seguito le ormai ben note eccezioni sollevate dalla stessa circa la validità dell’Organismo Amministrativo di continuare legittimamente il proprio mandato, se non prima del pronunciamento Prefettizio e del Tribunale Amministrativo, destinatari dei ricorsi sulla Delibera di approvazione del Consuntivo 2013, per Nullità degli Atti, controfirmati da Revisore Scaduto oltre i limiti della Prorogatio a lui concessa.

Si rinnova pertanto un rituale per il Consiglio Comunale di Belvedere che vedrà la Minoranza assumere simile atteggiamento sino al pronunciamento degli Organi preposti a stabilire la validità degli Atti incriminati dell’Amministrazione Granata.

La stessa Minoranza non disdegna comunque di prendere posizione in merito ai punti in discussione all’O.d.G. e nella fattispecie stigmatizza l’operato di Granata che nel perseguire lo scempio urbanistico della Città da oltre venti anni si dedica, fuori tempo massimo, ancora al P.R.G. quando la Legge Regionale 2002 obbliga i Comuni all’adozione del P.S.C.

Evidentemente l’urgenza di dare impegno a qualche promessa elettorale ha fatto si che questo punto all’O.d.G. addirittura venisse ad essere il primo in assoluto dopo il rinnovo del Consiglio Comunale, e conferma, se ce ne fosse bisogno, che Granata non è affatto intenzionato a portare avanti il P.S.C che per definizione è lo strumento tecnico-programmatico del territorio.

Ad ogni buon fine avvisiamo ed informiamo gli interessati che l’edificazione nelle aree di rispetto a ridosso del tracciato di progetto Variante ex 118 sulP.R.G., i cui limiti sono stati dichiarati decaduti, seguono quanto stabilito all’art. 9 del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. aggiornato alla Legge 07/08/2012, n.134).

A differenza di quanto lasciato semplicemente accennato in Delibera Consiliare (attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica), il Gruppo “ORA”,  per evitare interpretazioni errate, precisa che per Belvedere, Comune dotato di Strumento Urbanistico, nella fattispecie, non avendo dato vita allo strumento attuativo previsto nel P.R.G, per l’edificazione in queste aree si applica esclusivamente quanto stabilito al punto 2, dell’art.9 DPR n°380, che ad ogni buon fine, nell’interesse generale degli operatori si riporta:

Testo del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (aggiornato alla Legge 07/08/2012, n. 134)

Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti diesse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.


Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; (lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del2002). Per il Gruppo “ORA” Gilberto Raffo -05.08.2014

 

 

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