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sic et sempliciter PDF Stampa E-mail
Scritto da mauro d'aprile   
Martedì 29 Luglio 2014 14:47

Sic et simpliciter è un'espressione della lingua latina il cui significato è "così e semplicemente". È utilizzata per sottolineare che le cose stanno così e che non c'è niente di complicato da chiarire.

Evidentemente per il Sindaco di Belvedere la sua “Modificata” espressione “sic et semplicer” sta a significare che forse per “alcuni soggetti” è meglio chiarire ciò che loro appare “semplicemente complicato”.

Il Sindaco Granata si pregia di informare la Cittadinanza circa la infondatezza di quanto dettato dalla Minoranza agli Atti ed anche di quanto pubblicato dalla stessa attraverso gli Organi di Stampa sulla legittimità del Consuntivo 2013.

Nell’informare che la Delibera di che trattasi è stata impugnata a seguito Nullità del Parere di Revisione perché espresso da soggetto non incaricato: il Revisore uscente Dott.Viggiano il cui mandato, comprensivo dei 45 giorni di prorogatio, era scaduto indifferibilmente il 31.Dicembre.2013, ben lontano dalla data del 8. Luglio. 2014, giorno in cui riceveva gli Atti e contemporaneamente esprimeva parere sugli stessi, si sottolinea lo stato di “Rozzezza” alla quale questa Maggioranza intende condurre lo scenario “amministrativo” della nostra Civile Cittadina.

Il Sindaco e la propria amministrazione pretenderebbero “l’assenza di controllo” da parte della Minoranza e tentano di confutare, secondo un mio personale giudizio aggravandoli, i sacrosanti rilievi spettanti a questa, nell’esercizio proprio. E cosa ancora più inspiegabile, sulla quale gli Organi Preposti al Controllo dovrebbero attentamente riflettere ed essere conseguenti, il ruolo “Politico” che lo stesso Revisore Viggiano assume pubblicamente e a cavallo anche delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Belvedere di Maggio 2014. Per questo gran parte della Cittadinanza confida nell’Alto Magistero Istituzionale della Prefettura affinché nella Sua imparzialità non vorrà esimersi dal meglio monitorare questi aspetti peculiari e propedeutici della vicenda.

Preliminarmente il Sindaco racconta che alla data del 2 Gennaio 2014, ben un giorno dopo la festività del 1° Gennaio ed ancora dopo il 31 Dicembre 2013, data della scadenza del regime di prorogatio riservata ai Revisori dei Conti presso gli Enti Locali per consentire la nomina dei Nuovi, il Dott. Viggiano, convinto di essere nei termini legali, ligio al proprio dovere, si attivava per il controllo della chiusura della contabilità 2013, raccogliendo “sembrerebbe” una “Nota a futura Memoria”.

Fra l’altro, di questa “Nota a Futura Memoria” si apprende solo adesso, non comparendo la stessa fra gli Atti Depositati in Segreteria ed in possesso per copia-conforme della Minoranza, nei giorni stabiliti dalla  Convocazione del Consiglio Comunale fissato giorno 20 Luglio 2014; la medesima non è stata recapitata agli Atti neanche il giorno del Consiglio Comunale per procedere all’approvazione del Consuntivo 2013. Ed ancora del tutto inspiegabile resta il fatto che nella stessa Relazione sul Consuntivo 2013 a firma del Revisore Viggiano datata ( 8.Luglio. 2014) notificata alla Minoranza, questa “Nota a Futura Memoria”, che il medesimo Revisore Viggiano avrebbe  predisposto, non viene richiamata e nemmeno acclusa, rimanendo evidentemente nella sola testa del Sindaco. Mentre del tutto chiara nella stessa è la dichiarazione dello Stesso Revisore che richiama la Delibera Consiliare n.88 del 17.11.2010 quale atto della sua nomina per il triennio 2010 – 2013 da parte del Consiglio comunale di Belvedere Marittimo e non già fa menzione di altro successivo incarico ricevuto con Delibera di Consiglio, come per legge, per l’espletamento delle sue funzioni scadute al 31.12.2013.

Nel ricordare che che l’art.6 del D.L. n.293/1994 in materia di prorogatio di organi stabilisce che decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono e che tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli, si ribadisce la Nullità dell’Atto di approvazione del Consuntivo 2013 e si invitano gli Organi Preposti alle deduzioni del caso considerato che il Comune di Belvedere non ha ottemperato nei termini perentori stabiliti dal Prefetto con Diffida Prot. 32274/2014 Area II del 1°Luglio 2014, recepita dal Comune di Belvedere in data 4/Luglio/2014 prot.9942.

Ed a Belvedere, in questi giorni, ne è testimonianza la stessa sicumera evidente nella lettera del Sindaco a firma congiunta con il Revisore Scaduto, aleggia il convincimento che alla fine il Prefetto si limiterà ad una ammenda scritta dell’accaduto, con la quasi certezza che non provvederà ad avviare la procedura di scioglimento del Consiglio di Belvedere pur dichiarando “Impugnabile l’Atto Consiliare”, per Nullità dello stesso, nelle sedi competenti (TAR CALABRIA).

Così giocando, “goffamente” con le Istituzioni, non ci si accorge della pericolosità di simile avventura per quegli stessi Amministratori che nel frattempo si assumeranno le responsabilità personali per gli impegni delle già deboli economie dell’Ente, nella prospettiva dell’incertezza della validità dei propri provvedimenti, quando diversamente, nello “specifico del caso”, essendo riconosciuto alla Prefettura “Ruolo Attivo” consacrato dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012 n.23, circa il controllo degli Atti di cui alla Nomina dei Revisori, per il Bene di Belvedere e della sua Comunità sarebbe cosa buona e giusta avviare lo scioglimento di questo Consiglio. In fede Mauro D’Aprile, già Sindaco - 29.07.2014

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