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il lamento dei falsi profeti: le frane e l’alluvione PDF Stampa E-mail
Scritto da mauro d'aprile   
Sabato 16 Marzo 2013 07:00

Fra tutti i recenti interventi effettuati su questo Blog circa i danni alluvionali del 2009, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza n.20/3741 del 13 Gennaio 2009, del Commissario Regionale Scopelliti, che ancora si ostina a non riconoscere contributi al Nostro Comune,

anche dopo l’invito del TAR del Lazio,  quello a firma di m.f.s.(calabria ora),  mi sembra meglio sintetizzare lo stato dell’arte, non fosse altro perché riporta la sostanza dei rilievi riproposti, nel corpo della medesima Ordinanza, dalla Commissione Tecnica Regionale di Supporto al Commissario.

I contributi offerti da altri, per una definitiva soluzione del problema, pur nel rispetto civico per le altrui opinioni, mi sembrano non sapere andare oltre un ormai fatidico limite personale, di un non tanto nascosto desiderio di attribuire colpevolezza e,pertanto, non aggiungono nulla di nuovo.

Demandare la soluzione della questione, altamente tecnica e di competenza, in orde populiste, non provocherebbe altro che alimentare  insofferenze  negli stessi diretti interessati, con l’aggravante del tutto illusoria di essere ancora nei termini tecnici ed amministrativi di poter richiedere risarcimenti all’Ente. La qual cosa, considerato la natura degli atti amministrativi e il loro dispiegare effetti, al momento non risulta più perseguibile, se non per un profilo etico.

Tanto meno giova alla causa la disinvoltura, altamente populistica, con la quale, pur di dire qualcosa in merito, si finisce di fare un “minestrone”, accumunando la Richiesta Risarcimento Danni Alluvionali del Gennaio 2009 come all’OPCM 3741, con quelle di natura diversa del Dissesto Idrogeologico, di più vasta entità nel nostro territorio; e questo contro gli interessi della Città in quanto, ripresi da una disarticolata Stampa, i richiami, specialmente se accompagnati da una “rassegnata”  invocazione per reperire i fondi in Bilancio: Quando si vuole si può, non giovano alla causa e peggiorano la situazione!

Almeno c’è da sperare che quando ci si accinge a trattare questo problema si è “sufficientemente informati” sulla Legislazione che sorregge la materia, o quanto meno, si sappia che la Regione Calabria, a tutto il Febbraio 2013 ha avuto riconosciuto lo Stato di Calamità Naturale, decretato dalle OPCM 3734 e 3741, per gli effetti della prorogatio, attraverso le OCM di Scopelliti, confermate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e non ultimo, per Decreto del Governo Monti del Novembre 2012. Che l’ammontare complessivo dei contributi previsti per la 3741, a coperture delle spese sostenute dai Comuni, ad oggi  ammonta al 75% dell’apposita spesa.

Perché prima di scrivere “minchiate” non si leggono gli atti? Si eviterebbero così riproposizioni di subdoli disastrosi inviti, in palese assenza di sincerità, che mal celano la ipocrisia di una dichiarata speranza, frammista al compiacersi di una commiserazione per gli altri: “non può essere sacrificata una comunità intera per eventuali superficialità commesse nell’espletamento delle pratiche” o ancora “ anche se le procedure sono state colpevolmente sbagliate”.

Non è in gioco una “miseria”, ma il riconoscimento di un “diritto”! Si dà il caso, egregi profeti di misfatti,  che la speranza del Comune di Belvedere, di veder consacrato il riconoscimento di un diritto, è ancora una volta riposta nella validità degli Atti, e così come posti in essere:

Le Osservazioni della Commissione Tecnica di Supporto al commissario Regionale, annesse all’Ordinanza n°20/3741, modificano sostanzialmente quelle già espresse nel precedente parere, marcando, questa volta, un aspetto “formale” degli atti e meno “sostanziale”, in quanto sotto questo aspetto, con il precedente Ricorso formulato, dal Comune di Belvedere, all’Ordinanza n° 19 /3741, il TAR del Lazio aveva censurato di “fumus” le medesime. E tanto per essere chiari, il “fumus” è riferibili alla “legittimità delle Ordinanze” del Sindaco.

Infelicemente, ancora oggi, l’Organismo Regionale, evidentemente  incattivitosi, compie errori grossolanamente  marchiani, quando falsamente sostiene che il Comune ha inoltrato fuori tempo massimo (6 Aprile 2009) la Richiesta Contributo al Protocollo della Prefettura ed di non avere inoltrato, tramite sito telematico, appositamente predisposto, alla stessa Regione, la Documentazione prodotta, obbligatoriamente utilizzando i format e le schede dal n° 1 al  n°8,  predisposte da questa.

In realtà, per come sostenuto già nel precedente Ricorso al TAR Lazio, i Format e le Schede (1 - 8) sono quelle pubblicate sul sito da parte della Regione e facilmente desumibili nel corpo degli stessi atti . Inverosimilmente, inoltre, è difficile immaginare che almeno uno, dei tanti passatempi in forza alla Regione Calabria, non si sia tolta la briga, (anche attraverso il telefonino a ritroso sullo spazio “Agenda” di esso), a constatare che : Il 6 Aprile 2009 risulta essere una data valida, considerato che il 5 Aprile 2009 ricadeva di Domenica.

Il rilievo di pag. 5 della Ordinanza Commissariale n. 20 in esame, racchiude tutti i motivi di divergenza che ostinatamente non si sono voluti comporre con un lavoro in concertazione ed, in modo quasi provocatorio, si dice: “-la discordanza degli importi richiamati negli elenchi suddetti (da circa 11M€ a circa 3M€), che ha inserito ulteriori elementi di contrasto nella valutazione di ammissibilità dei contributi (delle due l’una: o corrisponde al vero che il Comune aveva già effettuato lavori in somma urgenza per circa 11 M€ all’atto della trasmissione degli elenchi alla Prefettura di Cosenza che riportano la dicitura di “interventi eseguiti in emergenza” oppure avrebbe dovuto dare immediatamente chiara evidenza della distinzione tra interventi eseguiti ed interventi da eseguire, da presentare con distinte tabelle, secondo i modelli resi disponibili dal Prefetto); la perdurante carenza documentale; i documenti agli atti del Commissario Delegato non trovano, tra l’altro, corrispondenza con i nuovi importi comunicati e non è stata prodotta valida contabilità lavori; - la mancanza di chiarimenti da parte del Comune di Belvedere M. in merito agli specifici pareri negativi resi per quasi tutte le pratiche dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico”.

E’ oltremodo superfluo annotare il diverso esito, per la Struttura del Commissario, cui sarebbe andato incontro la Richiesta del Comune di Belvedere sulla scorta della semplice esposizione di distinte tabelle ancorché gli atti e la contabilità  esposta e presentata si riferiscono ai soli 3M€ e non ai 11M€; ed ancora, il perdurante gravame di incompetenza amministrativa sulla validità degli Atti di Giunta del Comune di Belvedere Marittimo che ha inteso contro dedurre, con motivazione, ai pareri negativi (ma espressi) del Res.Ufficio Tecnico, nel corpo delle medesime Delibere. Da qui il capzioso richiamo alle disposizioni dell’Art. 49, c.1, del D.Lgs. 267/2000 sul parere (espresso) negativo del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, quand’anche l’aggiornamento legislativo in materia (Legge 213) ha finito per precisarne il merito dello stesso art.49 con l’inserimento di un comma (4). Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”.

Ed ancora i richiami ai commi 4 e 5, Art.147 del DPR 554/99 per la più volte sottolineata carenza di: Verbale di somma Urgenza delle opere da effettuare; affidamento della Progettazione e Direzione Lavori a Tecnico scelto dall’Impresa cui sono stati commissionati i lavori; contabilizzazione dei lavori eseguiti ed applicazione dei prezzi contrattuali; Certificato di ultimazione dei Lavori, etc.. quando si è più volte sottolineato che il regime degli interventi sui lavori effettuati è riconducibile al regime di somma urgenza richiamata nell’Art. 147 del D.P.R. n.554/1999 e fra l’altro in ossequio della OPCM 3741 assorbente le derogatorie già emanate all’art. 6 dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 3734 del 16 gennaio 2009. Pertanto i verbali di somma urgenza sono stati redatti da tecnico già in forza con regolare contratto nello Staff del Sindaco in qualità di Tecnico COC e da un Vigile Urbano; gli incarichi tecnici di assistenza ai lavori, considerata la quantità, la contestualità e la entità delle opere di somma urgenza su vasta area, i mezzi occorrenti ed a disposizione, nel nesso causa-effetto, tra esigenza di tempestivo intervento e controllo del medesimo, dopo gli accertamenti di cui sopra, sono stati indicati, con le medesime Ordinanze Sindacali, all’interno dell’Albo di Professionisti in dotazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Belvedere, la cui scelta, è stata demandata alle imprese, anch’esse tutte rientranti tra quelle disponibili nello specifico Albo presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Belvedere Marittimo.

Visto lo stretto legame tra l’esercizio del potere normativo derogatorio ed il perdurare dello stato di emergenza, la cui durata ed estensione territoriale era determinata dallo stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi calamitosi, sulle Ordinanze di Somma Indifferibile Urgenza è stato espressamente dettato che, a seguito dell’ultimazione dei lavori, avrebbe dovuto essere redatto dai tecnici incaricati il Certificato di Regolare Esecuzione e relativa Contabilità da consegnarsi allo stesso C.O.C., in attesa di essere valutati e controfirmati dal Responsabile U.T.C.

Ancora più singolare risulta il rilievo relativo ai “patti e le condizioni di concordamento dei prezzi , quando proprio sul Documento a titolo “Documentazione a supporto delle richieste di accesso ai contributi”emanato dalla Regione Calabria appositamente, è evidenziato che “in assenza di stipula si fa riferimento al prezziario della Regione Calabria”, così come è stato stabilito nel corpo delle stesse Ordinanze Sindacali di affidamento dei lavori di somma urgenza. Nella primissima fase del sorto contrasto tra la sfera amministrativa e tecnica dell’Ente non venivano controfirmate le perizie giustificative dei lavori trasmesse in data 06.04.2009 alla Prefettura di Cosenza. Simile divergenza veniva comunque colmata con la nota Prot. n. 20493 del 10.12.2009 a firma del Sindaco p.t., inoltrata alla Protezione Civile di Catanzaro, con allegato Elenco perizie con importo lavori” ed “Elenco dei lavori effettuati con IVA al 20%” , verificate ed approvate dall’apposita Commissione Tecnica Comunale istituita con sollecitazioe del  COMIR e sottoscritte dal Responsabile-Dirigente U.T.C.

Infine rammento che sugli effetti procedurali ed amministrativi, integrati da parte del Comune di Belvedere,  in parte concordava la stessa relazione del Dirigente dott. Amedeo Prosperi, incaricato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il quale, nel produrre una Relazione Ispettiva datata 1.7.2011, trasmessa al Comune in data 14.12.2011, che ha rappresentato l’assoluta necessità che la Struttura Commissariale avesse a definire le istruttorie delle pratiche esaminate dalla Commissione Comunale nel Giugno 2010, concludendo: “rendere noto al Comune di Belvedere M.mo l’esito conclusivo dell’istruttoria e, quindi quali delle spese presentate, con la nota n.20493 del 10 Dicembre 2009, siano o meno riconoscibili, per somme urgenze, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo”.

L’unico punto di raccordo con gli articoli che nel merito mi hanno preceduto, resta il rilievo di natura politica, laddove viene condiviso il giudizio di scarso peso rappresentativo dell’attuale Maggioranza Comunale che ha premiato, ancora di recente, con molti voti la politica di Scopelliti. Alla Regione Calabria, al suo Presidente ed alla Struttura Tecnica a Supporto dello stesso, in altra sede, andrebbe chiesto, su quali principi di Legge, si é basata la ostinata mancata richiesta, ufficiale e per iscritto, al solo Comune di Belvedere di  atti integrativi a corredo delle pratiche per come è avvenuto per la totalità dei Comuni Alluvionati, in spregio dello spirito della  Legge 24 febbraio 1992, n.225 ( Legge Istitutiva della Protezione Civile), la quale non ha inteso modificare le ripartizioni delle materie e delle competenze, volendo, invece, assicurare che i molteplici organismi, a vario titolo interessati alle attività di Protezione Civile, agiscano in modo armonico e razionale, affinché le risorse disponibili vengano impiegate opportunamente e conducano alla maggiore efficacia degli interventi. Mauro D’Aprile. Ex Sindaco, quello delle Frane - 15.03.2013


 

 

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