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Monti, Belvedere ed il futuro... PDF Stampa E-mail
Scritto da mauro d'aprile   
Giovedì 03 Gennaio 2013 07:33

Il sette di Gennaio 2013, il Consiglio Comunale di Belvedere viene riunito per approvare il Regolamento dei Controlli Interni ai sensi del D.L. 174 del 10 Ottobre 2012, convertito in Legge n° 213 del 7/12/2012.

La Legge 174, riguarda disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, reca importanti novità in materia di controlli interni agli enti locali e prevede una serie di nuovi adempimenti a carico degli stessi.

In particolare, all’articolo 1 bis il decreto ha apportato modifiche all’ articolo 4 del Decreto legislativo n. 14/2011,  rendendo così immediatamente obbligatoria l’adozione della relazione di “fine mandato” ed introducendo l’obbligo di redigere la relazione di “inizio mandato”.

All'articolo 3 il decreto introduce una serie di disposizioni in materia di controllo finanziario e contabile degli enti locali ed una serie di strumenti e meccanismi di risanamento pluriennale per gli enti con gravi squilibri strutturali di bilancio.

Con le modifiche apportate al D. Lgs n. 267/2000 (TUEL), viene rivisitato l’assetto dei controlli interni ai Comuni,  cambia la fisionomia di alcuni soggetti chiave nell’Ente quali  il Segretario ed il responsabile finanziario e cambia il rapporto con la Corte dei Conti.

Secondo le nuove previsioni, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, i comuni sono tenuti a redigere una  relazione di fine mandato. Tale relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; il tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al sindaco.

Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La relazione  è inoltre  trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, si prevede che in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario o al segretario generale, è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

E’ questa l’ennesima dimostrazione di serietà dell’impegno del  Governo Monti che, con altri importanti decreti, ha omologato la gestione amministrativa degli Enti a quella standard Europea, con particolare attenzione al contenimento degli sperperi ed della spesa pubblica non utile.

Il Gruppo “L’Orizzonte” si augura che l’attuale Amministrazione abbia predisposto uno schema di Regolamento che recepisca e dia necessaria importanza a questo obbligatorio aspetto della omogeneità e corrispondenza dei contenuti fra le linee programmatiche di mandato, presentate dai candidati Sindaci durante le campagne elettorali e votate dalla Cittadinanza, con le reali possibili coperture finanziarie, che insieme alle effettive entrate, devono garantire la corretta gestione dell’Ente. Tutto questo per evitare di raggirare l’opinione pubblica, tradendone puntualmente il mandato fiduciario, carpito con promesse buffonesche, capaci solo, nel caso di Belvedere, di provocare il tracollo finanziario dello stesso Ente.

Il Tempo è sempre galantuomo! Solo oggi, a distanza di quattro anni è possibile capire il senso della mia relazione di fine mandato, celebrata nell’Aprile del 2009, ancor prima dell’ articolo 4 del Decreto legislativo n. 14/2011, in anticipazione della formazione delle stesse liste: un resoconto quale fonte di indirizzo, per consentire democraticamente, pari opportunità, ai potenziali concorrenti, nel predisporre programmi realistici, possibili ed attendibili, soprattutto in funzione del “Patto di Stabilità”.

I risultati sono stati sotto gli occhi di tutti: opere pubbliche da me avviate, successivamente bloccate; perdita di finanziamenti; sforamento del Patto di Stabilità; disastro economico e finanziario dell’Ente; responsabile commistione fra incapacità locale e delinquenza reggina nei diritti violati dei danni alluvionali del 2009. Il Gruppo l’Orizzonte, nel confermare la volontà di proseguire la propria opera di impegno amministrativo nel prossimo futuro, saluta le disposizioni di Legge del Governo Monti (come questa evidenziata), quale deterrente per Belvedere di proseguire ad offrire, puntualmente, ad ogni evento di rinnovo amministrativo, l’indecoroso spettacolo, di “sperimentare” aggregazioni di improvvisati amministratori, la cui capacità, tutta da dimostrare, non tarda a deludere le attese che, della incomprensione, ben presto fanno rassegnazione. Le “Spallucce” non servono più! Sono oramai la più deleteria risposta per l’economia della città e la propria crescita civile e sociale. Per Belvedere, occorre ben altro! Occorre una classe dirigente che si legittimi riconoscendo le “mediocrità” e depotenziandole, verificando le “opacità” e cancellandole, cercando le intelligenze e valorizzandole, in un impegno comune.

Qui è la traccia dell’autentica “Novità” : se le legittime aspirazioni sapranno confrontarsi collocandosi il più vicino possibile agli interessi generali e al “Bene comune”. Mauro D’Aprile Gruppo L’Orizzonte - 02.01.2013

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