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frane 2009, il Tar Lazio accoglie il ricorso del Comune di Belvedere M.mo PDF Stampa E-mail
Scritto da redazione   

Il Tribunale Amministrativo del Lazio con provvedimento n. 03048/2012 ha accolto il ricorso del Comune di Belvedere Marittimo contro l'ordinanza n. 19/3741 adottata dal Commissario Delegato per il Superamento del Contesto Emergenziale per la Regione Calabria

con la quale non veniva ammesso alcuno contributo per gli interventi eseguiti dal Comune secondo le procedure della somma urgenza e ordina alla Regione Calabria il riesame della questione. redazione - 02.09.2011

Testo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente Ordinanza

sul ricorso numero di registro generale 6125 del 2012, proposto da: Comune di Belvedere Marittimo, rappresentato e difeso dall'avv.Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Achille Morcavallo in Roma, via Arno, 6;

contro

Regione Calabria Presidente - Commissario Delegato Superamento Emergenza Regione Calabria, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Corigliano Calabro, Comune di Fagnano Castello;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza del commissario delegato per la regione Calabria n. 19/3741/2009 del 16.01.2012, notificata in data 02 aprile 2012, della presupposta relazione, datata 01.07.2011 redatta dall'organo ispettivo, del presupposto parere n. 21/ps1 del 12.01.2012 della struttura di supporto al commissario delegato;

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria Presidente - Commissario Delegato Superamento Emergenza Regione Calabria e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2012 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame, che le censure svolte dalla parte ricorrente avverso il riconoscimento di un contributo pari a zero euro per gli interventi - dallo stesso eseguiti secondo le procedure di somma urgenza – richiesti dallo stato emergenziale seguente agli eventi atmosferici che avevano colpito il territorio nel corso dell’anno 2008, sembrano assistite da sufficienti profili di fumus, soprattutto in relazione al profilo della carenza motivazionale, e pertanto va ordinato alla resistente Amministrazione il riesame della questione, alla luce delle ragioni svolte nel ricorso e alla relativa documentazione prodotta;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

Accoglie ai fini del riesame.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

 

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