due spunti meritevoli di riflessione |
Scritto da mauro d'aprile | |||
Due spunti meritevoli di riflessione: i Giudici di Pace e le Case rurali-classamento I Giudici di Pace Gli enti locali che hanno ottenuto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace sul quale pende la scure della soppressione voluta dalla legge n.148/2011, non potranno fare i «furbetti». Infatti, se si dovesse accertare che l'amministrazione locale, per un periodo superiore a un anno, non ha ottemperato all'obbligo di provvedere con proprie risorse alle spese di funzionamento della sede e a quelle relative al personale amministrativo, calerà subito il sipario sull'ufficio del giudice di pace. È quanto si ricava dal testo della lettura dello schema di decreto legislativo sulla «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie», redatto a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 148/2011, in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, pubblicato ieri sul sito internet del Ministero della giustizia. Come noto, per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 2 della legge n. 148/2011 (la norma di conversione del decreto legge di Ferragosto), il governo è delegato a mettere in pratica una revisione delle circoscrizioni giudiziarie, soprattutto in termini di soppressione degli uffici del giudice di pace dislocati in comuni di piccole-medie dimensioni. Nelle intenzioni dell'esecutivo, questi scompariranno per essere accorpati a quelli ubicati nelle città di dimensioni maggiori. L'obiettivo, non tanto celato, è quello di «recuperare» circa 2 mila magistrati onorari e un pari numero di personale amministrativo da destinare negli organici dei tribunali e delle procure della repubblica. Allo schema sono allegate due tabelle. Nella prima, è incluso il lungo elenco degli uffici di giudice di pace che verranno colpiti dal taglio. Nella seconda, vi sono elencate le nuove distribuzioni territoriali degli uffici accorpanti. Questi due elenchi verranno pubblicati sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, oltre che sul sito internet dello stesso dicastero. Dalla data di pubblicazione, entro il termine di 60 giorni, gli enti locali, anche consorziati tra loro, potranno richiedere il mantenimento della sede di cui si propone la soppressione. A condizione, però, che gli stessi enti si facciano carico delle spese di funzionamento dell'ufficio e di quelle relative all'erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, incluso il fabbisogno del personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti locali. A carico del Ministero della giustizia, resta l'organico del personale di magistratura onoraria e la sola formazione del personale amministrativo. Il termine di cui all'art. 29 del D.L. 216/2011 si riferisce alla procedura di cui all'art. 7 del D.L. 70/2011, relativa alle variazioni catastali degli immobili rurali iscritti al catasto dei fabbricati in categorie diverse dalla A6 e D10 per le costruzioni rurali. La procedura da seguire prevede la presentazione dell'istanza di variazione, allegandovi il modello di autocertificazione approvato dal Decreto del Ministero dell'Economia del 14 settembre 2011. Vi è da specificare che la rendita catastale già attribuita dall'Agenzia del Territorio non varia, mentre varia la categoria catastale: il Decreto Milleproroghe a tal proposito precisa che resta immutato il classamento catastale originario degli immobili rurali ad uso abitativo anche se è possibile dichiarare la condizione di abitazione rurale inquadrabile nella categoria catastale A6R. L'opportunità di seguire questa procedura emerge dalla considerazione che l'art. 13 del D.L. 201/2011 ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2012, i commi 2 bis e seguenti del D.L. 70/2011 i quali stabilivano che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ne può essere richiesta la variazione catastale nelle categorie A6 e D10. Per gli anni 2011 e precedenti, quindi, detti immobili saranno assoggettati all'imposta comunale per le costruzioni rurali provviste di rendita ma iscritte in altre categorie catastali. A ciò si aggiunga la considerazione che, alla luce del filone giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento della ruralità è subordinato all'iscrizione nelle categorie catastali A6 e D10, molte controversie tributarie devono essere sostenute con la specifica classificazione catastale dei fabbricati rurali. fonte Il Sole 24 ore. Mauro D’Aprile gruppo consiliare "L’Orizzonte" - 13.01.2012
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