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" fin che la barca va...” PDF Stampa E-mail
Scritto da lucio carrozzino   

Dopo le “denunce” arriva “puntuale” l’annullamento in “autotutela” del bando  per “l’ intervento integrato di sistemazione idrogeologica nel territorio del comune di Belvedere Marittimo,

incluse le località Quattromani, Trigiano, Malafarina, Pantaide, Trifari, San Nicola, Laise, Petrosa e Centro Storico con relativo Affidamento servizi di Ingegneria ed Architettura per corrispettivi di importi inferiore a 100.000 euro“, perchè nell’assegnazione dei punteggi, così le motivazioni dell’Ente appaltante, “veniva attribuito un punteggio maggiore ai raggruppamenti di professionisti in cui vi era la presenza di professionisti residenti nel comune di Belvedere M.mo”.

La verità  è un’altra.

L’annullamento del bando in “autotutela” è la prova provata che alcuni vizi di legittimità,”denunciati”, non erano superabili con la sola sospensione  dell’Avviso, la rettifica dello stesso secondo le norme di legge e la ripubblicazione con nuovi termini di scadenza, per come suggerito dagli Ordini Professionali.

Infatti quel bando presentava altri vizi di legittimità, così gravi da consigliare  l’annullamento in “autotutela”, sebbene si fosse già avviata la procedura dell’affidamento con l’apertura della Busta A (Documentazione Amministrativa).

Tant’è che nel  nuovo bando “ in sanatoria”, pubblicato il 27.7.2011:

- sparisce il punteggio diversificato ai professionisti locali per il quale il Comune era stato diffidato a “sospendere l’Avviso, sollecitando, nel contempo, di rettificarlo secondo le norme di legge e di ripubblicarlo con nuovi termini di scadenza” ;

- l’intervento assimilato, nel bando annullato in “autotutela”, alla sola classe VI, categ. b, viene  suddiviso in due classi con relative categorie e quella prevalente diventa la IX c e non la VI b ;

viene cancellata”  l’illegittimità palese contenuta  nel  bando di gara, annullato in “autotutela”, in cui si faceva riferimento al quadro economico, allegato al Master Plan “rimodulato”, approvato con deliberazione di Giunta N° 112, del 14.6.2011, successivamente alla pubblicazione (8.6.2011) del bando medesimo;

si tenta di riportare l’importo sotto la soglia dei 100.000 euro per seguire la  procedura

prevista dal comma 2, art. 91, legge n°163/2006, per importi inferiori a 100.000 €, abbassando l’importo stesso, a base d’asta, da 87.000 € , previsti nel bando annullato in “autotutela” a 83.000 € del nuovo bando;

Ma, ahimé, accanto alle citate “illegittimità “, così  sanate, ne rimarrebbero altre  per le quali si potrebbe ipotizzare un nuovo annullamento,  in particolare :

- l’assegnazione dei punteggi, per come previsto al punto 13 ( criteri di aggiudicazione dell’appalto) del bando di gara e al punto 14 ( criteri e modalità di valutazione delle offerte) del disciplinare di gara, desta serie perplessità, infatti  “la discrezionalità della stazione appaltante sulla scelta relativa al peso o punteggio da attribuire a ciascun criterio, trova, secondo la giurisprudenza, l'unico limite nella "manifesta irrazionalità" della distribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell'intervento (cfr., ex pluris, TAR Lazio, sez. III - quater, I3/11/2008, n. 10141). Tali ipotesi, che incidono sulla legittimità del bando, si rinvengono laddove, ad esempio, il valore attribuito ad un elemento sia tale da precostituire, nei confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio (cfr. Cons. St., sez. V, 16.03.2005, n. 1079), oppure nei casi in cui, pur avendo adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, venga assegnato ad uno dei criteri di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri (cfr. Cons. St., sez. V, 11/01/2006, n.28; Cons. St.. sez V. 9/03/2009. n.  1368)”.

E’ il caso eclatante dell’assegnazione di 120 punti per la “valutazione dei Curricula”, 20 punti per la “valutazione del prezzo” e solo 5 punti per la “valutazione dei tempi di esecuzione”.

- al punto 15 ( apertura delle offerte – affidamento)  del disciplinare di gara, è prevista l’apertura delle buste (A-B-C)  in seduta aperta al pubblico, mentre “la giurisprudenza ha ritenuto inderogabile il principio della pubblicità delle sedute per le fasi relative all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica;  non così, invece, per l'apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica (cfr. Cons. St., sez. V, 25/9/ 2006 n. 5629; della medesima sezione, 16/03/2005, n. 1077; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 25/7/2008 n.7435)”.

- il nuovo bando di gara al punto 7 (criterio di selezione) prevede “la procedura aperta, con valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. L.vo n°163/2006”.

Pertanto l’assegnazione dei punteggi stabiliti nei criteri di aggiudicazione dell’appalto è demandata (senza riserva eventuale da parte dell’Ente appaltante) ad una commissione giudicatrice per come previsto dall’art.84, D.L.vo 163/2006, con le modalità in esso contenute, in particolare (comma 10) “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”.

Se così è, come è possibile espletare  tutta la procedura di legge  (art. 84 del D.L.vo 163/2006) per la nomina dei commissari,  in meno di 24 ore , con il bando in scadenza il 10 agosto alle ore 14,00 e iniziare  le operazioni di apertura delle buste e relativo affidamento  l’11 agosto alle ore 9,00?

- nel nuovo bando di gara si fa riferimento al quadro economico “rimodulato”, approvato con deliberazione di Giunta n° 112, del 14.6.2011, in cui  l’IVA sui lavori è al 10%, mentre  l’aver  suddiviso i lavori medesimi in due classi e categorie  diverse  (la IX c e  la VI b) comporterebbe anche un’IVA diversificata.

Con riferimento alla classe VI, categ. b, l’IVA sarebbe al 10%, mentre  per la classe  IX , categ. c, l’IVA sarebbe al 20%, conseguentemente si modificherebbero, in proporzione tutte le voci  del quadro economico, in particolare l’importo dei lavori a base d’asta e, ancor più, l’importo complessivo supererebbe quello finanziato di 1.500.000 euro.

- i tempi di consegna del  progetto preliminare, definitivo ed  esecutivo si riducono a 5 giorni cadauno.

Tali tempi sono inadeguati per un qualunque modesto lavoro, se poi l’importo dei lavori a base d’asta, come nel caso specifico, supera 1.000.000,00 (un milione) di euro e, ancor più, si tratta di dissesto idrogeologico, con interventi su 9 (nove) siti, allora la prova  diventa, per i “normali”, insuperabile e tale da suggerire la non partecipazione al bando medesimo.

Buon lavoro Solo AGestori di Forza  & Coraggio!!!

Ai  “normali” la partecipazione a questo bando, con questi paletti, di fatto, è “impedita”!!!

E tutto questo sebbene il bando di gara ed il disciplinare di gara, rispettivamente al punto 7 e al punto 3 (criterio di selezione), così recitino “….. procedura aperta…. secondo i principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza… Ma questa è storia vecchia!!.Lucio Carrozzino consigliere nazionale PRI - 09.08.2011

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