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telefonia, legittimo il regolamento del comune di Belvedere m.mo PDF Stampa E-mail
Scritto da ufficio stampa comune di belvedere m.mo   
Domenica 20 Settembre 2009 12:17

Il Consiglio di Stato ha dichiarato legittimo il regolamento del Comune di Belvedere Marittimo recante la disciplina del piano delle installazioni delle stazioni radio base per la telefonia mobile. Sospesa la sentenza di annullamento del Tar.

Con ordinanza dello scorso 21 luglio il Consiglio di Stato, V Sezione, decidendo sull’appello proposto dal Comune di Belvedere M. contro l’annullamento pronunciato dal Tar di Catanzaro in merito alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 12 aprile 2006 e n. 38 del 9 agosto 2006, ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’Ente, rappresentato e difeso dall’Avv. Eugenia Capano, sospendendo l’efficacia esecutiva della sentenza del Tar.

I fatti. Con distinti ricorsi proposti dalla Pianet srl, società mandataria di Ericsson Telecomunicazioni spa per la progettazione e realizzazione di impianti di telefonia mobile Umts della società H3g, sono state impugnate la due deliberazioni del Consiglio Comunale: la prima riguardava la sospensione di ogni determinazione in ordine al rilascio di titoli abilitativi per la realizzazione di antenne per telefonia mobile e la seconda inerente  l’approvazione del Regolamento recante la disciplina dell’esposizione a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici sul territorio comunale.

La Pianet srl aveva presentato ricorso censurando di illegittimità le delibere impugnate assumendo lo sconfinamento dall’ambito dei poteri attribuiti all’autorità comunale nella disciplina dell’installazione e mantenimento degli impianti radio base e l’introduzione di una disciplina illegittimamente, a loro parere,  più restrittiva, in funzione della tutela della salute e dell’ambiente.

Il Tar di Catanzaro, in accoglimento dei ricorsi, aveva annullato le richiamate delibere accogliendo le censure sollevate dalla società mandataria del gestore di telefonia. Nel ricorso al Consiglio di Stato il Comune ha osservato che pur rimanendo coperta dalla riserva statale la fissazione degli standard di protezione dell’inquinamento elettromagnetico, (vale a dire dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità), è competenza degli Enti territoriali locali la disciplina ed il regolamento delle misure e prescrizioni ulteriori, dirette a ridurre il più possibile l’impatto negativo degli impianti sul territorio, nonché la disciplina dei procedimenti autorizzativi degli impianti. Inoltre, il regolamento approvato dal Comune di Belvedere M.mo, si è fatto rilevare, non si presta alle censure di illegittimità, essendo infatti contenuto esattamente nell’ambito dei poteri e dei compiti attribuiti all’Ente locale, in quanto funzionale sia alle esigenze di pianificazione urbanistica e territoriale, di razionale e ordinato sfruttamento dell’intero territorio, che al controllo e alla vigilanza del rispetto dei limiti alle radiofrequenze fissati dalla normativa statale. Il criterio di “minimizzazione delle esposizioni” rientra chiaramente infatti nelle attribuzioni conferite dalla normativa statale all’autorità comunale, ed al quale l’autorità comunale deve tendere nell’esercizio del potere. Ed è proprio nella individuazione del confine delle rispettive competenze, dello Stato e degli Enti territoriali,  che si è incentrato il dibattito nel quale ha svolto un ruolo centrale e di guida la giurisprudenza sia della Corte Costituzionale che dal Consiglio di Stato, chiamati appunto a pronunciarsi oltre che sulla legittimità di varie leggi regionali, sulla validità dei regolamenti emanati da diverse autorità comunali. Il Consiglio di Stato, accogliendo dunque l’istanza cautelare proposta dal Comune di Belvedere M.mo,  ha ritenuto il Regolamento approvato  dallo stesso rispettoso dei principi e criteri dettati dalla normativa statale, (come ricostruiti anche nell’elaborazione giurisprudenziale), risolvendo così il conflitto tra la tutela della salute e dell’ambiente, da un lato, e l’interesse dei gestori della telefonia, dall’altro, nell’ambito delle rispettive competenze. ufficio stampa comune di Belvedere m.mo - 20.09.2009

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