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nulla potrà più disturbare il manovratore PDF Stampa E-mail
Scritto da vincenzo carrozzino   
Mercoledì 05 Agosto 2015 21:17

Il Sindaco Granata canta vittoria e fa bene. Chiunque altro farebbe lo stesso. Il Tar Calabria - ribaltando il suo enunciato espresso in sede cautelare - ha respinto il ricorso del sottoscritto.

Il fiero annuncio del provvedimento decisorio a se favorevole, il rammarico per essersi rivolto al TAR ed aver io determinato così  “un aggravio di spese inutili” e la condanna dei "rigidi formalismi tecnici" denotano la tracotanza e la spavalderia del Sindaco.

A scanso di equivoci, dico subito che fa bene a comportarsi così, poiché consapevole che, pur in presenza di irregolarità ed illegittimità amministrative macroscopiche e grossolane, visti questi risultati, nulla potrà più disturbare il manovratore.

Oggi più che mai detto comportamento trova forza in un precedente (gravissimo per i rispettosi delle regole e della legalità) consacrato con la decisione in parola e con l’indifferenza degli altri Organi sovracomunali preposti al controllo ed al rispetto delle regole.

Il precedente di cui sopra consentirà al Sindaco Granata, ove ne avesse ancora bisogno in futuro - in caso di disaccordo con il revisore dei conti o di difficoltà nell'approvazione del bilancio e pur in presenza della diffida del Prefetto - di ricorrere  ad un qualsiasi soggetto che incontra per strada o sul lungomare, per farsi redigere un parere “a mo’ di revisore” da allegare al bilancio, con la certezza  che - pur essendo un atto giuridicamente definito "inesistente" perchè proveniente da un soggetto non legittimato - avrà il pieno valore e la stessa importanza di quello redatto dal legittimo Revisore dei conti.

Allo stesso modo potrà ignorare il provvedimento di nomina da parte del Prefetto del nuovo Revisore dei conti alla scadenza naturale dell'attuale, poiché potrà, se vuole, continuare a servirsi di quest’ultimo, sebbene il suo mandato sia scaduto, facendogli redigere e firmare tutti gli atti di sua competenza anche oltre il termine della sua prorogatio, poiché si è appurato che simili atti, che dovrebbero essere considerati tamquam non esset ovvero inesistenti proprio perché provenienti da un organo non più legittimato, alla fine non comportano nessuna conseguenza negativa per l'amministratore che, anzi, probabilmente, merita un elogio da parte dei più per quello che ha fatto e per come si è comportato!

In futuro, dunque, in simili ipotesi, il Sindaco potrà sempre dire al Sig. Prefetto, alla Ecc.a Corte dei Conti ed a qualunque altro Organo che volesse muovere rilievi: ma, scusate signori cari, nell'anno 2013-14 - quando non ho nominato il nuovo revisore dei conti indicatomi dalla Prefettura e mi sono servito invece oltre il termine di prorogatio del revisore irrimediabilmente scaduto (come lo yogurt) per fargli firmare e redigere tutti gli atti ove necessitava il parere del Revisore, come la relazione di fine mandato di Sindaco, la relazione al bilancio consuntivo, ecc. ecc. e nella consapevolezza che tutto ciò era illegittimo poiché mi era arrivata la comunicazione ed invito del Prefetto a nominare il nuovo Revisore, disattendendolo, proseguendo invece nell’amministrare "a modo mio" -  perché nulla avete obiettato, anche se siete stati sollecitati dai Consiglieri di minoranza, (i quali, tra l'altro, e lo apprendo oggi con la sentenza, non hanno a tal proposito alcuna possibilità o diritto di far rilevare detti vizi davanti al Tar)?

Dica il lettore se il Sindaco Granata non ha motivo di gioire del risultato del TAR e della mancanza di altri provvedimenti censori o risolutori di alcun Organo a ciò deputato!

Il canto della vittoria del Sindaco, dunque, è ben giustificato!

La verità invece è un'altra ed anziché parlare di “rigidi formalismi tecnici” il Sindaco bene farebbe bene a focalizzare l’attenzione proprio sulle illegittimità che si sono consumate e si consumano nella sostanza e nella quotidianità, perché quello che per lui oggi potrebbe essere il canto della vittoria, purtroppo è il “canto del cigno” per la democrazia, per le istituzioni, per tutta la gente belvederese, non solo per quella che forma il corpo elettorale, e per noi consiglieri di minoranza, ai quali  non rimane altro che il disperato grido affinché chi è preposto a far rispettare le regole e la legge, intervenga tempestivamente, adottando i provvedimenti conseguenziali del caso!

Poniamo a voce alta al Sindaco le seguenti domande e poi chiediamogli se i rilievi e le eccezioni mosse al riguardo dalla minoranza, tra cui, il sottoscritto, siano il frutto di “rigidi formalismi tecnici” o costituiscano, invece, azioni tendenti al rispetto delle regole ed alla legittimità degli atti amministrativi che poi si “sostanziano” nella buona amministrazione.

Chiediamo al Sindaco se quanto appresso riguarda la “forma” o la “sostanza”:

1) è vero o non è vero che sebbene il Prefetto di Cosenza nel mese di Novembre 2013 ti abbia comunicato il nominativo del nuovo Revisore dei Conti da nominare in Consiglio comunale in successione al Dott. Michele Viggiano, il cui mandato era appunto scaduto a Novembre 2013, ti sei astenuto dal farlo,  proseguendo  invece nella tua attività amministrativa con l’ausilio del Revisore scaduto?

2) è vero o non è vero che il nuovo Revisore nominato dal Prefetto a distanza di sette mesi ti ha scritto dicendoti di voler rinunciare all'incarico poichè in tutto questo tempo non era stato nemmeno contattato?

3) è vero o non è vero che ti sei servito del vecchio Revisore dei conti il cui incarico in prorogatio era terminato il 31.12.2013, per farti sottoscrivere e redigere il parere per tutti gli atti che ne necessitavano (impegni di spesa, relazione di fine mandato del sindaco, relazione al bilancio consuntivo 2013 ecc.), e ciò fino al mese di Luglio 2014?

4) è vero o non è vero, quindi, che i "conti" della tua amministrazione sono stati asseverati con il parere favorevole di un Revisore dei conti scaduto,  che come tale non poteva farlo e con il quale, tra l’altro l’anno prima non “correva buon sangue”?

5) è vero o non è vero che sull'argomento della situazione economica-finanziaria del Comune di Belvedere M.mo. (all'epoca di Enrico III° per intenderci) la Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per la Calabria e precisamente nell'adunanza pubblica del giorno 29.11.2011, con deliberazione n. 617/2011, affermava: Omissis... esaminata la documentazione prodotta dall'Organo di revisione del Comune di Belvedere Marittimo (Dott. Michele Viggiano) in ordine al bilancio di previsione 2011...esaminate le controdeduzioni prodotte dall'Organo di Revisione dell'Ente ...Nella relazione sul bilancio di previsione del Comune di Belvedere M., l'Organo di revisione ha attestato la sussistenza di gravi irregolarità contabili...al termine dell'attività istruttoria svolta da questa Corte, sono parimenti state riscontrate irregolarità contabili gravi suscettibili di pronuncia specifica. Va inoltre segnalato la presenza di elementi contrastanti ed incongruenti. Si richiama l'attenzione dell'Organo di revisione sulla correttezza ed attendibilità delle segnalazioni al fine di evitare il ripetersi per il futuro  delle medesime criticità. Le gravi irregolarità segnalate dall'Organo di revisione confermate anche nella relazione al bilancio, concernono principalmente la presenza di debiti fuori bilancio  per € 4.676.247,15, come attestati dai responsabili degli uffici e dagli stessi documentati". Le criticità e le irregolarità rilevate dalla Corte dei Conti - supportate dalla relazione del Revisore Unico - riguardavano la verifica degli equilibri e vincoli di bilancio, il contenimento delle spese, gli organismi partecipati e la contrattazione integrativa. Per tutto questo la Corte dei Conti deliberava di segnalare al Consiglio Comunale di Belvedere M.mo le gravi irregolarità e criticità elencate ai sensi dell'art. 1, comma 168 della legge 266/2005.

6) E' vero o non è vero che nell'anno successivo, ovvero il 2012, lo stesso Revisore dei Conti Dott. Michele Viggiano così si esprimeva sulla tua amministrazione:

“Non sarei voluto intervenire, ma dato il mio ruolo di Revisore Unico dei Conti del Comune di Belvedere Marittimo, sono quasi obbligato a farlo, visto che da diversi mesi e quasi quotidianamente, sia i consiglieri di maggioranza e sia quelli delle diverse minoranze intervengono sulla stampa locale, facendo delle considerazioni in materia finanziaria ed altro, dando, per lo più delle volte, delle interpretazioni strumentali. Dimostrando chi più, chi meno di essere dotati di grande coraggio per interpretare i numeri  con l’esclusivo scopo di confondere gli elettori non abituati al confronto con le  vicende finanziarie. La materia trattata, viene interpretata ad uso e consumo del consigliere di turno, con la  speranza di accaparrarsi simpatie che possano, in un futuro, trasformarsi in consensi elettorali.

Ritengo che il Comune versa in una drammatica situazione economico-finanziaria che non permette, con entrate proprie, di sopperire all’enorme mole di debiti fuori bilancio, esponendo l’amministrazione ai provvedimenti previsti dall’ultimo d.lgs. n.149 del 06.09.2011 art. 5 e 6.

Fra l’altro vi sono ulteriori e gravi problemi dovuti al fatto che l’Ente non solo non incassa quanto preventivato, ma vi è un annuale aumento delle spese.

Ritengo che, solo analizzando in maniera oculata e facendo riferimento a fonti certe e dimostrabili, si possono trarre conclusioni realistiche in merito alla situazione.

Ecco come si presenta la situazione economico-finanziaria del Comune di Belvedere Marittimo:

  • Oltre le innumerevoli e gravi irregolarità  gestionali si evidenziano debiti fuori bilancio per diversi milioni di euro;
  • Destano perplessità i dati relativi al recupero dell’evasione tributaria, relative alle imposte ICI, TARSU, canone idrico, ecc.;
  • Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada  la percentuale di riscosso negli ultimi anni è di gran lunga al di sotto del 20%;
  • L’Ente ha superato i limiti di spesa previsti per il 2011 per svariate voci ed in particolare alle numerose  ordinanze sostitutive delle normali procedure di gara;
  • I debiti nei confronti del Commissario delegato per l’emergenza del settore dei rifiuti urbani del territorio risultano rilevanti;
  • E’ stato fatto rilevare, in modo veritiero, in uno degli ultimi consigli comunali, il verificarsi della riduzione del volume di acqua potabile erogata dalla  SORICAL. Tale diminuzione è da attribuire al credito vantato dalla stessa nei confronti del Comune. E’ di paragonabile gravità anche la situazione debitoria nei confronti della società fornitrice dell’energia elettrica ENEL.

Tengo a sottolineare le dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale, Orestino Sarpa, da me condivise; fra le motivazioni a supporto di tale decisione vi è, anche, la drammatica situazione economico-finanziaria dell’Ente.

In conclusione, non nascondo, le mie preoccupazioni inerenti le molteplici vertenze legali in atto, scaturenti dall’ingente mole di debiti da parte dei creditori nei confronti dell’Ente e di quelle che potranno essere attuate in futuro. Lascio a Voi lettori le dovute considerazioni. Il Revisore Unico Michele Viggiano - 06.03.2012”

Orbene, se è vero quanto precisato dal Consiglio di Stato e cioè che “le previsioni dei bilanci che si susseguono anno dopo anno e le poste dei bilanci annuali e di quelli pluriennali devono, per il principio di unitarietà del bilancio trovare corrispondenza fra loro, ciò comporta che ogni atto di bilancio debba trovare il suo fondamento in un atto anteriore e presupposto, in modo che sia assicurata al contempo l’unitarietà della finanza pubblica e la continuità e coerenza delle scritturazioni”, quanto affermato dal Revisore nella sua relazione al consuntivo 2013 - da considerarsi comunque sempre “tamquam non esset” perché appunto intervenuta quando l’Organo di revisione era oramai decaduto, stride fortemente con i principi di bilancio sopra citati e con quanto dallo stesso denunciato ed affermato circa le “gravi irregolarità gestionali” consumate e la “drammatica situazione economica -finanziaria dell’Ente”, ma soprattutto denota una strana ed incomprensibile “pax” tra Sindaco e Revisore ed un’intesa, ritrovata come d’incanto, in previsione delle ultime elezioni amministrative?

Esaminiamo adesso il provvedimento amministrativo ovvero la famosa sentenza che tanto ha fatto ringalluzzire il Sindaco.

Occorre fare una premessa per i non addetti ai lavori.

Il vizio più volte richiamato e cioè la nullità, inesistenza, atto tamquam non esset, chiamiamolo come vogliamo, della relazione del Revisore scaduto ed allegata, come atto presupposto e necessario al rendiconto 2013, non può essere sollevato dal Consigliere Comunale cioè a dire, il Consigliere Comunale non è legittimato a proporre ricorso davanti al TAR per far rilevare detto vizio seppur grossolano e palese ma soprattutto fortemente contro legge. Ricordiamo che la relazione viene utilizzata  proprio per corroborare e dare legittimità ad un atto (delibera di approvazione del conto consuntivo) ma, nel nostro caso,  legittima non è, proprio perché nulla e/o inesistente.

Queste cose non le dico solo io ma la stessa Giustizia Amministrativa: "...considerato che, scaduto anche il periodo di proroga di 45 giorni l'organo risulta decaduto e gli atti eventualmente emessi successivamente sono qualificati espressamente come nulli...nel caso di specie tale parere è da qualificarsi nullo - e perciò tamquam non esset - perché appunto intervenuto quando l'organo consultivo era ormai decaduto...di conseguenza, risulta illegittimamente presa (per violazione di legge) detta delibera  e che per illegittimità derivata, risulta viziata anche la successiva delibera di Consiglio Comunale (TAR Campania.13.2.2003).

Ebbene, nonostante queste macroscopiche illegittimità, il Consigliere Comunale non può far valere il vizio ed adire il TAR!

L’unica possibilità data in questa fattispecie di rivolgersi alla giustizia amministrativa – per come è stato fatto nel nostro caso - è  quella del caso in cui viene leso il munus publicum di Consigliere Comunale, cioè bisogna dimostrare che esiste il mancato rispetto delle garanzie procedimentali di legge e del regolamento di contabilità e specificamente il mancato rispetto della tempistica di deposito degli atti in relazione all’approvazione del conto consuntivo o di previsione annuale.

Capite bene che il legislatore ed anche la Giurisprudenza amministrativa, nonostante si sia in presenza nella sostanza di una relazione indispensabile per l’approvazione del bilancio nulla, inesistente ecc. e quindi di un vizio grosso come una casa, preferisce in questo caso la forma alla sostanza!

Ma andiamo alla Sentenza in questione.

Le sentenze si rispettano, ma non per questo le si deve condividere o considerarle giuste.

Le sentenze si rispettano nelle conseguenze giuridico-amministrative del giudicato e questo come dire è ovvio in una democrazia.

Allo steso tempo le sentenze si possono e si devono criticare nel merito delle motivazioni che stanno alla base del giudicato ed anche questo è ovvio in una democrazia.

Se restiamo nel merito delle motivazioni quello che posso dire è che la sentenza in parola è contraddittoria.

Mi direte contraddittoria rispetto a cosa?

Rispetto:

  • agli atti prodotti all’interno del contenzioso;
  • all’ordinanza cautelare dello scorso Gennaio con la quale veniva sospesa l’efficacia della delibera di Bilancio, emanata dalla stessa Sezione del TAR Calabria e scritta dallo stesso relatore della sentenza di merito .

L’Ordinanza del TAR Calabria, particolarmente argomentata ed innovativa, non si è limitata ad affermare l’esistenza del fumus boni iuris e di un potenziale periculum in mora ma ha affermato alcuni principi di merito riprendendo delle tesi che come ricorrenti abbiamo spesso esposto in questi mesi.

Appare chiaro che il TAR, se avesse voluto sostenere con la sentenza una diversa tesi, avrebbe dovuto usare argomentazioni ben più pregnanti giuridicamente  parlando.

Di certo sentenze del genere non fanno bene al rispetto verso la giustizia da parte dei cittadini.

Anzi, viene da chiedersi perché il TAR abbia sospeso lo scorso Gennaio la delibera di approvazione del consuntivo?

Com’è noto i giudici nelle udienze cautelari guardano anche gli atti e pur non decidendo formalmente nel merito, si fanno una idea sulla fondatezza delle tesi delle parti.

L’ordinanza cautelare di Gennaio, come ho scritto, andava in una direzione ben precisa che non era quella del Comune resistente, ma poi si è cambiato idea con motivazioni contraddittorie ed allora, al di la delle questioni tecnico-giuridiche, tanto valeva che non avessero sospeso a Gennaio la citata delibera.

Ed invero, nell'Ordinanza in parola può leggersi: "... omissis...ritenuto che i vizi prospettati di mancato rispetto dei detti termini attengono direttamente allo ius ad officium, incidendo sull'effettivo e regolare esercizio delle peculiari funzioni di consigliere comunale e che, pertanto, limitatamente ad essi, sussiste la legittimazione e l'interesse ad agire del ricorrente; Considerato che, a seguito della sommaria cognizione propria della fase cautelare, il ricorso, in parte, appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, atteso che i documenti necessari per l'approvazione del conto consuntivo non sono stati messi a disposizione del consigliere, nella loro interezza, nei termini stabiliti dall'art. 227 comma 2 del t.u.e.l., ossia almeno venti giorni prima dell'adunanza consiliare di esame del consuntivo, tenutosi il 20 luglio 2014 (cfr Consiglio di Stato, sez. I, parere 23 aprile 2012, n. 1960), ciò risulta dal fatto che: a) la relazione del revisore dei conti è datata 8.7.2014; b) la delibera di G .C. n. 113 - approvazione della relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2013, risulta essere stata approvata in data 4.7.2014 e pubblicata in data 8.7.2014; c) le delibera di G.C. di riaccertamento dei residui è stata approvata in data 4.7.2014 e pubblicata in data 8.7.2014; Ritenuto che la diffida prefettizia ad adottare entro e non oltre venti giorni gli atti di competenza cono riferimento al conto consuntivo non consente di derogare ai termini procedurali di garanzia posti dalla legge e dal regolamento di contabilità in materia, atteso che dal combinato disposto degli artt. 227, comma 2 bis e 141, comma 2 T.U.E.L., che disciplina la procedura straordinaria di approvazione del rendiconto di gestione in ipotesi patologica, non emerge alcuna deroga al termine di cui all'art. 227, comma 2 TUEL (TAR Puglia 3.settembre 2014, n. 1058)...ravvisato il periculum in mora, per come evidenziato in ricorso...P.Q.M. il TAR Calabria, sezione seconda, accoglie l'istanza cautelare, limitatamente alla sospensione della delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 20.7.2014 avente ad oggetto esame e approvazione del conto consuntivo - esercizio finanziario 2013 e dei relativi allegati. Fissa per la trattazione del merito del ricorso la pubblica udienza del 10 luglio 2015.

Dopo appena sei mesi, con la sentenza, lo stesso Relatore dopo aver riaffermato passo passo quanto appena detto, statuisce: "...Passando al merito, con il primo motivo il ricorrente lamenta che la proposta del rendiconto di gestione non sarebbe stata messa a disposizione dello stesso, quale consigliere comunale, nei termini minimi di legge, con tutti i necessari allegati. Il motivo è infondato. ...Tuttavia,, aderendo a quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ordinanza cautelare riformatrice - che, in relazione al conto consuntivo esercizio finanziario per l'anno 2013, fa riferimento alla circostanza che l'argomento è stato comunque trattato senza richieste di differimento (e questo non è vero perchè pregiudizialmente in Consiglio si era chiesto il differimento della seduta e la pregiudiziale è stata bocciata dalla maggioranza), va dato atto, che nel caso, il ricorrente ha partecipato alla seduta consiliare in questione; lo stesso, nella seduta, ha esposto le proprie doglianze avverso la ritenuta illegittimità della proposta in esame, doglianze fondate essenzialmente sull'asserita nullità dell'oggetto della seduta e dell'atto per nullità della relazione al rendiconto resa da organo decaduto. Il ricorrente inoltre, si è associato alla richiesta relativa alla questione pregiudiziale sollevata da altro consigliere "non tanto (e non solo) sull'istanza del consigliere che faceva riferimento anche ai detti termini procedurali di deposito, ma proprio sulla nullità dell'oggetto della seduta del consiglio comunale, in quanto essendo la relazione al rendiconto un atto prodromico, un presupposto necessario e atteso che si sono verificate queste illegittimità da parte del revisore, ritenuto decaduto, saremo in presenza di un atto nullo perchè sarebbe un atto deliberato da un organo inesistente, mancando la condizione per approvare un conto consuntivo e quindi ci sarebbe la nullità dell'oggetto della seduta e dell'atto". Si evince, altresì, dagli atti che ha abbandonato i lavori consiliari al momento in cui la proposta di votare la questione pregiudiziale è stata respinta...sancendo il principio di raggiungimento dello scopo, nel senso che avendo comunque il ricorrente avuto conoscenza di tutti gli elementi documentali utili ai fini di una effettiva partecipazione al dibattito consiliare messi a disposizione in un tempo congruo, non può dolersi del mancato rispetto di una norma procedurale volta, per l'appunto, a garantire la detta piena conoscenza".

Mi fermo qui e osservo:

1 - "Tutti questi elementi erano presenti già al momento dell'emissione dell'Ordinanza cautelare";

2 - "Mi sono associato alla richiesta di differimento del Consiglio Comunale, però ho abbandonato il consiglio dopo che questa richiesta (pregiudiziale) è stata respinta dalla maggioranza";

3 - "Comunque ho avuto conoscenza di tutti gli elementi documentali utili ai fini di una effettiva partecipazione al dibattito consiliare, messi a disposizione in un tempo congruo";

4 - "Non mi posso dolere del mancato rispetto di una norma procedurale volta, per l'appunto, a garantire la detta piena conoscenza".

Dopo queste osservazioni mi domando sempre a voce alta:

1 - ma se le cose già stavano così al momento della discussione della sospensiva, perché è stata concessa la misura cautelare della sospensiva della delibera impugnata?

2 - una volta respinta dalla maggioranza la richiesta di differimento del Consiglio Comunale, dovevo rimanere per discutere di cosa? Magari poi mi si diceva: ha partecipato al consiglio ed ha sanato l'illegittimità  e dunque di cosa si lamenta?

3 - avrei avuto conoscenza "di tutti gli elementi documentali utili ai fini di una effettiva partecipazione al dibattito consiliare" e quindi anche della relazione nulla  o inesistente del Revisore dei conti (tra l'atro messa a disposizione, così come gli altri atti, solo 10 gg. prima del Consiglio) sulla quale mi sarei dovuto basare per fare eventuali osservazioni (che poi sarebbero state a loro volta illegittime e nulle proprio perchè basate su un atto nullo o per meglio dire inesistente) al bilancio!

4 - non mi posso dolere del mancato rispetto di una norma procedurale (Gli atti devono essere messi a disposizione entro un termine non inferiore a 20 giorni prima della seduta consiliare. Art. 227, comma 2 TUEL) che è volta per l'appunto a garantire la piena conoscenza degli atti, come giustamente viene affermato in sentenza!

Allora il termine inderogabile dei 20 giorni a cosa serve? e la diffida del Prefetto?

Ed ancora, pur nella consapevolezza che non è stato rispettato detto termine, che gli atti compresa la relazione nulla ed inesistente sono stati messi a disposizione solo 10 giorni prima del termine ultimo fissato dal Prefetto, cosa avrei dovuto fare? Studiarmi il bilancio e tutti gli allegati in soli dieci giorni, basare le mie osservazioni su una relazione del Revisore nulla ed andare in consiglio e dire, signori cari della maggioranza, lasciamo stare tutte queste illegittimità che si sono verificate, non preoccupatevi, la prossima volta potete ridurre ancora il termine di messa a disposizione di tutti gli atti anche a cinque giorni prima (tanto non importa né il Regolamento di Contabilità, né l'art. 227 TUEL che chissà per quale motivo ha previsto i 20 giorni inderogabili, ed anche se mi mandate una relazione del revisore nulla non importa, tanto al ripetersi di simile fattispecie, non parteciperò al consiglio e non disturberò, nè, ovviamente, impugnerò al TAR alcuna delibera!

Per inciso si vuole evidenziare che per una stessa fattispecie il TAR Puglia con sentenza depositata il 3.9.2014, nel proc. n. 1268 del 2013, richiamata nella sentenza del Tar Calabria e che invito a leggere, ha accolto il ricorso del consigliere ed annullata la deliberazione gravata.

Ma comunque la si pensi, questa vicenda ha per l’ennesima volta dimostrato come nel nostro Paese alcuni atti che portano a decisioni o pubblici provvedimenti,  sono svolti in modo confuso, superficiale e spesso contra legem e chi cerca di far affermare il rispetto delle regole perde solo tempo e denaro!

Questo aspetto viene completamente sottovalutato da molti, mentre noi del gruppo Rinascimento, da anni sosteniamo che andrebbe affrontato con rigore a partire  dalla formazione e dalla burocrazia pubblica, dal modo di indirizzo dei politici, dal ruolo di cittadini attivi.

In proposito a quanto sopra detto e verificatosi in merito all’impugnata delibera di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per cercare di capire quale avrebbero dovuto essere l’azione e il comportamento del Consigliere Comunale tendenti a far cessare le evidenziate illegittimità, mi attiverò per organizzare un convegno, invitando a partecipare un Prefetto della Repubblica, un Magistrato del TAR della Repubblica, un Procuratore della Repubblica, un legislatore della Repubblica, un rappresentante del Governo nazionale ed ovviamente i consiglieri comunali. Rimango curioso di sapere chi raccoglierà l’invito e parteciperà, avendo comunque il presentimento che saremo solo in pochi. avv. Vincenzo Carrozzino Gruppo Consiliare “Rinascimento” - 05.08.2015

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