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bilancio consuntivo 2013, il Tar Calabria accoglie la richiesta di sospensiva PDF Stampa E-mail
Scritto da redazione   
Sabato 17 Gennaio 2015 10:16

Il Tribunale Amministrativo della Calabria, con provvedimento n.20150018, accoglie l’istanza cautelare, limitatamente alla sospensione della delibera del Consiglio Comunale n.11 del 20.07.2014, avente ad oggetto “esame e approvazione del conto consuntivo – esercizio finanziario 2013”

e dei relativi allegati e fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 10 luglio 2015. E’ l’esito del ricorso presentato dal consigliere comunale di minoranza, Vincenzo Carrozzino.

“Il ricorrente - si legge nell’ordinanza del Tar - nella qualità di consigliere comunale, ha impugnato gli atti deducendo, con plurimi motivi, tra l’altro, la lesione del munus publicum di consigliere comunale, per mancato rispetto delle garanzie procedimentali di legge e del regolamento di contabilità e specificamente per mancato rispetto della tempistica di deposito in relazione all’approvazione del conto consuntivo anno 2013 e all’approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014, e relativi allegati; che i vizi prospettati di mancato rispetto dei detti termini attengono direttamente allo ius ad officium, incidendo sull’effettivo e regolare esercizio delle peculiari funzioni di consigliere comunale e che, pertanto, limitatamente ad essi, sussiste la legittimazione e l’interesse ad agire".

"Il ricorso, in parte, - continua l'Ordinanza - appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, atteso che i documenti necessari per l’approvazione del conto consuntivo non sono stati messi a disposizione del consigliere, nella loro interezza, nei termini stabiliti dall’art.227, comma 2 del t.u.e.l., ossia almeno venti giorni prima dell’adunanza consiliare di esame del conto consuntivo, tenutasi il 20 luglio 2014 (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere 23 aprile 2012, n.1960); ciò risulta dal fatto che:

a) la relazione del revisore dei conti è datata 8.07.2014;

b) la delibera di G.C. n.113 – approvazione della relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2013, risulta essere stata approvata in data 4.07.2014 e pubblicata in data 08.07.2014;

c) la delibera di G.C. di riaccertamento dei residui è stata approvata in data 4.07.2014 e pubblicata in data 08.07.2014;

E che la diffida prefettizia ad adottare entro e non oltre venti giorni gli atti di competenza con riferimento al conto consuntivo non consente di derogare ai termini procedurali di garanzia posti dalla legge e dal regolamento di contabilità in materia, atteso che, dal combinato disposto degli artt.227, comma 2 bis e 141, comma 2, del T.U.E.L., che disciplina la procedura straordinaria di approvazione del rendiconto di gestione in ipotesi patologica, non emerge alcuna deroga al termine di cui all’art.227, comma 2 del T.U.E.L. (T.A.R. Puglia 03 settembre 2014, n.1058)”. redazione - 17.01.2015

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