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nullità degli atti adottati dall’Organo di revisione del Comune di Belvedere M.mo a decorrere dal 1 gennaio 2014 PDF Stampa E-mail
Scritto da riccardo ugolino   
Lunedì 11 Agosto 2014 16:57

Revisore unico dei conti scaduto, il consigliere comunale, Riccardo Ugolino, scrive al Ministero degli Interni – DIP.  Enti  Locali,  al Ministero di Grazia e Giustizia, alla Corte dei Conti, al Signor Prefetto di Cosenza, all’Ordine Provinciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  PAOLA (CS), al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

I  FATTI :

  • In data 17/11/2010 il Consiglio Comunale di Belvedere M.mo, con delibera resa immediatamente esecutiva, nominava il dott. Michele Viggiano  Revisore unico dei conti per il triennio 2010-2013, ai sensi degli art. 234 e 235 del TUEL (all. 1) ;
  • IL Sindaco del Comune di Belvedere M.mo, in data 9 maggio 2013,  prot. n. 7831, comunicava alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo  di Cosenza  che l’Organo di revisione sarebbe scaduto alla data del 17 novembre 2013 e chiedeva l’attivazione della procedura di estrazione a sorte per la sua ricostituzione, per come previsto dall’art. 5, comma 2, del Regolamento di cui al D. M. dell’Interno n. 23 del 1 febbraio 2012 (all. 2) ;
  • La Prefettura, con nota dell’11 novembre 2013, acquisita al protocollo dell’Ente il 12 novembre 2013 n. 17.869, trasmetteva al Comune di Belvedere M.mo il verbale recante l’esito del procedimento di estrazione a sorte di n. tre nominativi per la ricostituzione dell’organo di revisione economico-finanziaria (all.3);
  • L’estrazione a sorte,  effettuata l’11 novembre in Prefettura, alla  presenza  anche dell’assessore comunale ing. Vincenzo Cristofaro  delegato del Sindaco, dava il seguente esito:    n. 1   Avolio Pasquale designato per la nomina,  n. 2  Longo Giuseppe,  n. 3  Cavallaro Rita, per eventuali rinunce o impedimenti  (all. 3);
  • Il Sindaco, in data 18 novembre 2013, invitava il rag. Avolio Pasquale, designato per la nomina, a presentare formale accettazione dell’incarico e ne acquisiva la disponibilità in data 26 novembre 2013, prot. dell’Ente n. 18539 (all. 4);
  • Nonostante i descritti adempimenti, la procedura di ricostituzione dell’Organo di revisione scaduto non si completava con la delibera di Consiglio comunale di nomina del revisore designato, peraltro sollecitata dalla Prefettura (all. 3);
  • Pertanto il dott. Michele Viggiano, organo di revisione scaduto alla data del 16 novembre 2013, continuava ad operare e  a produrre atti amministrativi:   numero  26 pareri su  delibere di transazione,  la relazione di inizio mandato della nuova amministrazione,  la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di  gestione 2013 e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2013 (all. 5);
  • Infatti il dott. Michele Viggiano, con verbale n. 08  dell’ 8 luglio 2014, avente ad oggetto  “Relazione sul rendiconto 2013”, dichiarava :  “ ….. la trasmissione degli atti del Conto consuntivo 2013 è avvenuta l’8 luglio 2014” e deliberava nel contempo “di approvare l’allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto …..”  (all.6);
  • Infine il dott. Michele  Viggiano,  evidentemente consapevole che la relazione al Consuntivo 2013 veniva redatta ben oltre la vigenza del suo incarico,  scaduto il 16 novembre 2013, redigeva il verbale n. 09  del 10 luglio 2014, (all.7), firmato  stranamente il 17 luglio, nel quale dichiarava  “ a chiarimento del precedente parere,  espresso con verbale n. 08  dell’8 luglio 2014 ……. “,  di aver proceduto  “alla verifica di tutti gli atti e documenti contabili dell’anno finanziario 2013 ….. con verbale n.01 del 10 gennaio 2014, in prosecuzione dei lavori iniziati il 2 gennaio 2014 ….” (all.8)

LA  NORMATIVA.

I fatti sovraesposti contrastano con la normativa vigente in materia di nomina e funzionamento dell’Organo di revisione e di ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali.                                                                                                                                                      Innanzitutto contrastano con l’art. 234 del TUEL e con il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012 n. 23 che attribuiscono al Consiglio comunale la competenza di nominare, quale Organo di revisione, il soggetto estratto a sorte  dalla Prefettura.                               Contrastano,  inoltre, con l’art. 235 del TUEL  che esplicita : “ L’Organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera ……. “.             Contrastano, ancora, con le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui alla  L. 444  del 15 luglio 1994, la cui applicazione è stata estesa all’Organo di revisione, con il punto 3 della circolare  F L  7/2012.

In particolare:

con l’art. 2  “ gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti”,  (nel caso in esame del Comune di Belvedere M.mo entro il 16 novembre 2013);

con   l’art. 3  comma 1 : “gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’art. 2  sono prorogati per non più di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine  medesimo”, ( nel caso del Comune di Belvedere M.mo  improrogabilmente entro il 31 dicembre 2013);

con l’art. 6  commi 1 e 2 : “ Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli”.

La normativa sopracitata è stata  commentata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e degli Esperti contabili nel Documento n. 1 del novembre 2011  titolato “L ‘Organo di revisione : nomina, accettazione, …..”,  che al punto 7 così recita : “ L’Organo di revisione cessa l’incarico alla scadenza del triennio con la possibilità di proroga di non oltre 45 (quarantacinque) giorni.  L’attuale normativa non consente una autonoma regolamentazione di tale termine …… . Se entro i 45 giorni non si provvede alla costituzione del nuovo Organo, questo si ritiene decaduto e tutti gli atti da esso adottati dopo tale termine di proroga sono nulli. Nel caso in cui non si provveda alla nuova nomina, l’Organo scaduto non deve più operare” (all. 9).

CONSIDERAZIONI

Il dott. Michele Viggiano ha deliberatamente ignorato:

  • Che la sua nomina era scaduta il 16 novembre 2013,
  • Che la proroga scadeva il 31 dicembre 2013,
  • Che la Prefettura aveva sollecitato la ricostituzione dell’Organo,
  • Che nel periodo di proroga avrebbe potuto adottare esclusivamente  “gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”,( art. 6 comma 2 della L. 444/94),
  • Che il rag. Pasquale Avolio, designato per la ricostituzione dell’Organo, aveva dichiarato la propria disponibilità ad accettare l’incarico,
  • Che gli atti adottati successivamente alla proroga erano nulli.

Il dott. Michele Viggiano, dichiarando con il verbale  n. 09 del 10 luglio 2014 di aver proceduto  “…. alla verifica di tutti gli atti e documenti contabili dell’anno finanziario 2013  e dello Schema del Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, predisposto dal Responsabile del Servizio finanziario ….” in data 10 gennaio 2014, “in prosecuzione dei lavori iniziati il 2 gennaio 2014”  finge di ignorare:

  • Che i lavori dell’Organo di revisione devono essere verbalizzati; al contrario  non esistono verbali datati 2 gennaio 2014, ( il verbale n. 01  è datato 10 gennaio 2014),
  • Che,  ai sensi dell’art. 239 comma 1 del TUEL, l’Organo di revisione relaziona “sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione …… entro il termine …….non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo”; poiché la proposta di cui sopra e tutti gli atti del Conto consuntivo 2013, approvati dalla G.  M. il                                                            4 luglio, sono stati trasmessi  all’Organo di revisione in data 8 luglio ( all. 10 ),  pareri e relazioni sul conto consuntivo antecedenti l’8 luglio non hanno alcun valore,  anche se fossero  stati redatti  in  regime di  prorogatio,  (ma si ribadisce che la proroga era scaduta il 31 dicembre 2013).

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato,

si chiede

  • di  verificare se i comportamenti messi in atto dal dott. Michele Viggiano, successivamente alla scadenza del suo incarico, siano stati ispirati ai principi sanciti dal Consiglio di Stato: “ I compiti attribuiti ai revisori dei Conti vanno ben oltre quello, tradizionale, di attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione,  comprendendo anche la collaborazione con l’attività del Consiglio Comunale, rispetto al quale la funzione del revisore dei Conti si atteggia di volta in volta ad organo di consulenza, sotto il profilo tecnico-contabile, di controllo, rispetto all’attività degli organi esecutivi; di indirizzo, in relazione all’adozione dei piani e dei programmi che richiedono un impegno finanziario; di vigilanza sulla regolarità della gestione e di impulso, in relazione alla facoltà di formulare rilievi e proposte tendenti ad una migliore efficienza, produttività ed economicità”,
  • se egli abbia operato  irregolarmente e per giunta parteggiando per la maggioranza consiliare che amministra il Comune ove ha svolto le sue funzioni.  (A quest’ultimo  proposito si allega copia di un articolo pubblicato in data 28 luglio 2014 a firma congiunta del Sindaco e del “ Revisore unico pro-tempore”,  all.  11 ),
  • se sussistano violazioni del codice deontologico della professione ed elusioni delle norme vigenti,  per  l’adozione delle misure  di  Vs  competenza.

Riccardo Ugolino consigliere comunale Pd - 11.08.2014

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