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consuntivo 2013, Gilberto Raffo: bilancio nullo per illegittimità del Revisore unico dei conti PDF Stampa E-mail
Scritto da gilberto raffo   
Domenica 20 Luglio 2014 22:34

Di seguito il documento esposto dal consigliere, Gilberto Raffo, durante il consiglio comunale del 20.07.2014 con all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio consuntivo 2013

Al Presidente del Consiglio Comunale di Belvedere Marittimo Ai colleghi consiglieri

Il sottoscritto Gilberto Raffo n.q. di consigliere comunale del gruppo “ORA” espone quanto segue.

Premesso

  • che con Decreto del 15 febbraio 2012 n.23 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 marzo 2012, n.67, il Ministro dell’Interno adottava, in ossequio ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nell’ articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il Regolamento recante l’ «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»;
  • che l'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • che ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2012 n.23 (regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138):

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi del medesimo decreto.

2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.

3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualita' di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.

4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinche' provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilita' di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.

Considerato

  • che con Delibera consiliare n.88 del 17.11.2010 il Consiglio comunale di Belvedere Marittimo ha nominato, il dr. Michele Viggiano, Revisore Unico dei Conti per il triennio 2010 – 2013;
  • che ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 detta nomina è scaduta il 16/11/2013;
  • che, precedentemente,  il Comune di Belvedere Marittimo in data 9 maggio 2013 comunicava alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cosenza ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012 n.23 la scadenza dell’incarico del proprio Organo di revisione economico-finanziaria costituito da n.1 (uno) componente;
  • che con nota n. 46264 del 30 ottobre 2013 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cosenza comunicava al Comune di Belvedere Marittimo la data (11 novembre 2013 alle ore 11 ) del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di revisione economico-finanziaria;
  • che con nota del 11 novembre 2013 acquisita al protocollo dell’Ente il 12.11.2013 con n.17869 la Prefettura -  Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cosenza - trasmetteva al Comune di Belvedere Marittimo il verbale relativo all’esito del procedimento di estrazione a sorte per la nomina del Revisore unico dei seguenti nominativi:1° AVOLIO Pasquale designato per la nomina;2° LONGO Giuseppe per eventuali rinuncia o impedimento; 3° CAVALLARO Rita per eventuali rinuncia o impedimento, e restava in attesa di ricevere “con cortese urgenza” copia della delibera con cui il Consiglio comunale avrebbe provveduto alla nomina dell’Organo di revisione
    • che il punto 3 della circolare FL 7/2012 del Ministero dell’ Interno precisa che all’organo di revisione si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, per cui allo scadere della durata in carica di tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina, per tale organo opera l'istituto della cosiddetta prorogatio per il periodo di 45 giorni;
    • che, pertanto, l’incarico conferito al Dott. Michele Viggiano andava a scadere in data 31/12/2013;
    • che l’art.6 del D.L. n.293/1994 in materia di prorogatio di organi stabilisce che decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono e che tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli;
    • che, pertanto, tutti gli atti amministrativi formatisi dal 01/01/2014 a seguito dell’acquisizione del parere vincolante del revisore dei conti sono nulli;
    • che l’attuale Consiglio Comunale di Belvedere M.mo si insediava il 10/06/2014 e che ad oggi non ha ancora provveduto alla nomina a Revisore dei conti, per il triennio 2014/2017, del soggetto estratto dalla Prefettura, violando l'obbligo di legge previsto ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012 n.23.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che:

  • il Dott. Michele Viggiano ha espletato illegittimamente le funzioni proprie dell'organo di revisione dell'Ente in quanto il suo mandato è scaduto, considerando anche la proroga amministrativa di 45 giorni (art. 6 D.L. n.293/1994), in data 31 dicembre 2013;
  • di conseguenza tutti gli atti dallo stesso formati successivamente a tale data sono nulli;
  • di conseguenza il parere e la relazione allegati al Conto Consuntivo - esercizio finanziario 2013 - obbligatori ai sensi dell’art.239 del Tuel è NULLO rendendo quindi nullo l’intero Bilancio consuntivo dell’Ente.

Si intima, pertanto, questo Consiglio Comunale a voler trasmettere a Sua Eccellenza  il Prefetto di Cosenza, nonché alla Corte dei Conti della Calabria, sezione controllo di Catanzaro, per quanto di competenza e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Paola, il su esteso documento e i relativi atti in esso richiamati. Gilberto Raffo consigliere comunale gruoppo consiliare "Ora" - 20.07.2014

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