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i danni alluvionali: riconoscimento del debito PDF Stampa E-mail
Scritto da mauro d'aprile   
Lunedì 04 Luglio 2011 00:00

“La politica non è semplice presa d’atto, ma soluzione dei problemi, cui tutti (maggioranza e minoranza) dovrebbero contribuire, soprattutto se questi coincidono con i bisogni della gente”.

Con questa espressione finale Lucio Carrozzino, Giovedì 30 Giugno 2011, in un articolo tenta sostanzialmente di chiarire se i debiti  contratti, da parte del Comune di Belvedere, nei confronti delle Ditte esecutrici dei lavori in occasione della Calamità Naturale di Gennaio 2009, costituiscono o meno “Debito Fuori Bilancio” e se questi dovessero essere riconosciuti tali, in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2011.

Con erudita analisi, suffragata da sentenze di diversi TAR Regionali, conclude che, la fattispecie del Decreto Ingiuntivo notificato al Comune di Belvedere da parte della Pretura di Scalea e relativo ad una delle ingiunzione al pagamento  delle tante Ditte, è provvedimento giudiziale fonte di obbligazioni pecuniarie riconducibile a “sentenza passata in giudicato”, lett.a) art.194 con riconoscimento dell’arricchimento per l’Ente.

Pur non comprendendo il tipo di “Coperta” che anch’io starei tirando, rammento:

  1. Tutto intero l’articolo da me scritto per il Blog “ Si continua a brancolare nel buio”in data 10 Giugno 2011;
  2. La mia dichiarazione di voto al Consiglio Comunale, contraria all’Approvazione del Bilancio di Previsione e la particolare sollecitazione, nella condivisione della relazione del Revisore dei Conti in questo punto specifico, della opportunità di prendere almeno in considerazione, quale debito fuori bilancio, l’importo del menzionato Decreto Ingiuntivo.

Mi sembra utile a questo punto ulteriormente precisare che, il tentativo di questa Maggioranza Granata, circa la possibilità di evitare le procedure di riconoscimento, nel ritenere che sussista uno stanziamento preventivo finalizzato al finanziamento della spesa, nel provocare oneri aggiuntivi (potenziali) della gestione, non supera in uguale misura il problema del “Riconoscimento” in base ai principi contabili dell’Osservatorio della Finanza Locale, secondo i quali, la competenza consiliare al riconoscimento ed al finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie.

Per giunta, il Consiglio Comunale di Belvedere approntando il consuntivo dell’esercizio 2009, regolarizzava contabilmente le Ordinanze Sindacali entro il 31 Dicembre dell’anno di riferimento, per come ha disposto la Legge, trattandosi di Ordinanze Straordinarie per Calamità Naturale, e, indicava, in apposito capitolo di entrata ed uscita, la somma prevista e riconosciuta al 5 Aprile 2009, data valida per i lavori di somma urgenza stabilita dalla OPCM 3741. Il Consiglio Comunale, pertanto, alla scadenza del 30 Novembre 2009, con tutto questo, di fatto, ha operato un riconoscimento sia pure contabile del debito!

Di conseguenza, il sopramenzionato Decreto Ingiuntivo, almeno per il valore del suo importo (Euro 300.000) comportava automaticamente un’assunzione di impegno, la cui procedura è anche finalizzata ad accertare la responsabilità in ordine al formarsi della posizione debitoria al di fuori delle regole ordinariamente previste, che è anzi rafforzata proprio dalla richiamata previsione di cui alla legge 289/2002.

E’ facile capire che questo meccanismo, per ogni Decreto Ingiuntivo fatto pervenire dalle Ditte esecutrici dei lavori nei limiti previsti, si riproporrà nel corso degli esercizi finanziari presenti e futuri.

Se questa Maggioranza di “Inesperti Amministratori” non è in grado di risolvere questo annoso problema, lasci il Timone a Mani più Capaci. Ogni giorno che passa diventa più disastroso anche per gli “innocenti?” consiglieri, disinformati sul fatto che devono corrispondere agli interessi di mora sui debiti fuori bilancio tardivamente riconosciuti.

Infine, ricordo agli aspiranti sindaci che sono stanchi di avere “sempre ragione” che il fin troppo facile “palliativo” di cercare la soluzione nella contrazione di un mutuo, proposto da loro, trova i suoi limiti nell’art.194 con rinvio all’articolo 193, comma 3 del TUEL che non consente già dal lontano 8 Novembre 2001  di finanziare i debiti fuori bilancio con mutuo ma, esclusivamente, con:

  1. applicazione dell’eventuale avanzo di amministrazione
  2. riduzione di spese correnti od utilizzo di nuove entrate
  3. utilizzo di disponibilità derivanti dall’adozione di un piano triennale di riequilibrio, che vincoli, oltre l’esercizio in corso, anche il bilancio pluriennale
  4. vendita dei beni del patrimonio disponibile
  5. adozione di un piano triennale di rateizzazione dei debiti pregressi e, in assenza di altre possibilità.

Per il prossimo futuro, c’è solo una scorciatoia! Occorre impugnare per via stragiudiziale le mancate determinazioni del Commissario Regionale di Protezione Civile, On Scoppelliti, cagione di danni aggiuntivi oltre quelli di “Indebita Distrazione” dei fondi vincolati per l’assistenza alla persona, investendo di questo anche la Presidenza della Repubblica. Mauro D’Aprile gruppo "L’Orizzonte" - 04.07.2011

 

 

 

 

 

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