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Bilancio di previsione 2011, ognuno tira un po’ di coperta, ma... PDF Stampa E-mail
Scritto da lucio carrozzino   
Giovedì 30 Giugno 2011 11:40

Sono trascorsi due anni e mezzo dagli eventi alluvionali del 2009 che hanno visto il territorio comunale di Belvedere M.mo scivolare a valle e, a tutt’oggi, le ditte esecutrici dei lavori di messa in sicurezza di quei siti non hanno percepito alcun indennizzo.

Rimangono solo i “viaggi della speranza” , mentre le ditte esecutrici chiudono i battenti e con esse i lavoratori con famiglie al seguito.

Il Bilancio di previsione 2011 poteva e doveva dare una speranza, ma “i sordi” non hanno orecchie per sentire il Revisore dei Conti, il quale, nella sua relazione al Bilancio di previsione 2011, ha considerato quanto dovuto alle ditte, esecutrici dei lavori di somma urgenza, un debito fuori Bilancio.

Tutti (??) sanno che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio è riservato al Consiglio ed è ammissibile  nei seguenti casi ( D.L.vo 267/2000, art. 194):

a) sentenze passate in giudicato;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti obblighi derivanti dallo statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3

dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente,

nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Ma, allo stesso tempo, non tutti sanno che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, quando ha affrontato le problematiche interpretative concernenti il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio degli enti locali, con propria deliberazione, si è espressa favorevolmente sulla possibilità per gli stessi (enti locali) di riconoscerne la legittimità per quelli derivanti da:

1) decreti ingiuntivi;

2) transazioni;

3) maggiori somme dovute – rispetto all’originario impegno di spesa assunto – per

prestazioni professionali.

Con riferimento ai decreti ingiuntivi, la Corte ha evidenziato che tali atti “pur non rivestendo la forma della sentenza, condividono con la stessa la natura di provvedimento giudiziale fonte di obbligazioni pecuniarie, con la conseguenza che tali fattispecie sono da ritenersi riconducibili, dal punto di vista della ratio, a quella espressamente disciplinata dalla lettere a) del citato art. 194 del TUEL”.

Con riferimento alle transazioni, la Corte rileva come “le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l’Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell’obbligazione ma anche i modi e i tempi dell’adempimento. Ne discende che l’Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall’art. 191 (….) e di rapportare ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi”.

Con riferimento all’ipotesi delle maggiori somme, rispetto a quelle impegnate, dovute per prestazioni professionali rese in favore dell’ente, la Corte dei Conti afferma “la possibilità di

ricondurre dette fattispecie a quelle di cui alla lettere e) del citato art. 194, con la conseguenza

che il riconoscimento risulterà possibile solo nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed

arricchimento per l’ente”.

Stessa cosa si sarebbe potuta e dovuta fare  ( in questo caso anche con il parere positivo del Revisore dei Conti ), se solo ci fosse stata la volontà politica, per i lavori di somma urgenza, derivanti da Ordinanze sindacali,  riconoscendoli come debiti fuori bilancio ed ascrivibili alla lettera e) dell’art. 194 del TUEL, ossia “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.

Sarebbe stato sufficiente l’accertamento della sussistenza non solo dell’elemento dell’utilità pubblica, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma anche quello dell’arricchimento senza giusta causa.

Infatti per tali lavori e, ancor più,  per quelli di  somma urgenza, immediatamente successivi all’alluvione del 2009,  derivanti da Ordinanze sindacali, è innegabile la coesistenza dei due requisiti principe, quello dell’utilità e quello dell’arricchimento, che ne avrebbero consentito il riconoscimento e finanziamento.

“L’accertamento dell’esistenza dell’utilità, requisito indispensabile per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, deve consistere nella verifica della presenza di potenziale o reale possibilità, di ausilio o beneficio direttamente all’ente e/o ai suoi cittadini. Deve in sintesi trattarsi dell’accertamento della possibilità di soddisfacimento di bisogni collettivi, in relazione a fini specifici dell’ente, al pari di quelli per i quali sono resi i servizi pubblici.

L’assenza di utilità impedisce il riconoscimento del debito.

L’arricchimento, che è l’altro requisito essenziale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio deve misurare l’incremento patrimoniale vero e proprio (cioè il maggior valore patrimoniale di beni o servizi acquisiti)”.

Alla luce dell’esistenza di questi incontestabili requisiti ( utilità ed arricchimento)  si poteva  e si doveva riconoscere,  come debito fuori bilancio, quanto dovuto alle ditte esecutrici dei lavori di somma urgenza a seguito dell’alluvione del 2009.

Si sarebbe dato un grande segnale di vicinanza alle ditte e, con esse, ai lavoratori ed alle loro famiglie, scongiurando o, quanto meno, limitando il rischio di chiusura, per fallimento, delle stesse.

Si è, invece, approvato il Bilancio di previsione dell’Ente con il parere “non favorevole del Revisore dei Conti” e, allo stesso tempo, non si sono riconosciuti come debiti fuori bilancio quelli dovuti alle ditte esecutrici dei lavori di somma urgenza, a seguito l’alluvione del 2009, sebbene il Revisore dei Conti li avesse ritenuti tali.

La politica non è semplice presa d’atto, ma soluzione dei problemi, cui tutti (maggioranza e minoranza) dovrebbero contribuire, soprattutto se questi coincidono con i bisogni della gente. Lucio Carrozzino - consigliere nazionale PRI - 30.06.2011

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