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la Maggioranza tra gonfalone, fascia tricolore, variante al Prg, “premio di cubatura” e “leggi ignorate” PDF Stampa E-mail
Scritto da lucio carrozzino   
Mercoledì 22 Settembre 2010 13:37

A tutt’oggi ( vedi “il quotidiano” della Calabria ), non sembra ancora pervenuta, al comitato organizzatore, l’adesione, del comune di Belvedere M.mo, alla manifestazione contro la “Ndrangheta, che si terrà il 25 settembre 2010, a Reggio Calabria, mentre è già pervenuta quella di altri comuni della fascia tirrenica, tra cui Diamante, Amantea, Cetraro, Scalea,  ecc ..

Forse si deciderà all’ultimo momento e se così sarà, con molta probabilità, il consigliere  di  Minoranza, R. Ugolino, dovrà rappresentare, ancora una volta, il comune di Belvedere M.mo (questa volta anche con la fascia tricolore ), come già avvenuto in occasione dei funerali del Sindaco di Pollica, A. Vassallo, ai quali ha partecipato,  su richiesta del Sindaco di Belvedere M.mo  “con tanto di Gonfalone”.

E dire che a seguito di quest’ultima  vicenda si disse e si scrisse che il Presidente del Consiglio Comunale, alcuni Consiglieri di maggioranza ed Assessori, con a capo il Subcommissario (???) della Valle Lao , Ciro Campilongo, si sarebbero risentiti per l’affronto subito, contestando la decisione del Sindaco e facendo presagire conseguenze, anche, “sul regolare andamento dell’attività amministrativa stessa”.

Cosa che il Sindaco  ( usanza assai strana ) si preoccupò di smentire, sebbene a smentire tali voci e quanto affermato dai quotidiani locali, non dovesse essere il Sindaco, ma chi era stato tirato in ballo ( consiglieri, assessori, subcommissario(??)  Valle Lao, eccc.), peraltro senza riuscirci, perché, a stretto giro di posta e, questa volta, ufficialmente, il Sindaco veniva smentito in Consiglio Comunale, dalla sua stessa Maggioranza.

Infatti durante la discussione del primo punto all’ordine del giorno (variante al PRG con recupero urbanistico dell’area scolastica  in località Marina, in cambio di un “premio di cubatura” di circa 1300 mc, in favore di una ditta locale ) del Consiglio comunale del 17.9.2010, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Ing. G. Felicetti, abbandonava l’aula perchè interessato all’atto in discussione, sebbene avesse partecipato  al sopralluogo, sull’area scolastica, insieme al Presidente del Consiglio, Sarpa, ed a rappresentanti della Minoranza  per dare una soluzione alla proposta di recupero urbanistico dell’area stessa.

Il consigliere comunale di Maggioranza, Arena,  abbandonava l’aula prima del voto,  mentre il capogruppo di Maggioranza Grosso La Valle ed il consigliere Donato Grosso, votavano la proposta del consigliere di Minoranza , R. Ugolino, di rinvio del punto all’ordine del giorno, perché, a suo dire,  viziato da numerose incongruità, non chiarite, non ultimo una procedura non prevista da alcuna normativa vigente.

E tutto questo mentre l’Assessore, C. Campilongo, faceva la sua veloce apparizione, in Consiglio Comunale, per poi dileguarsi, forse, consapevole di quanto stava per accadere.

La proposta di rinvio non passava perché finiva in parità 7 contro 7.

Subito dopo si chiedeva una sospensione del Consiglio Comunale ed al rientro ( da Lourdes ) si rivotava la proposta, che passava a Maggioranza, ma con l’assenza del Capogruppo di Maggioranza ed il voto favorevole di chi un attimo prima aveva votato il rinvio.

La discussione sul punto si chiudeva con la richiesta dell’ex Sindaco, Mauro D’Aprile, di inviare il tutto alla Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica di Paola.

“Leggi ignorate”

La legge Regione Calabria n. 19/2002 e ss.mm.ii. all’art. 65 (Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge ) comma 2 tra l’altro prevede: ….(omissis): “Fino all’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici sono consentite variazioni agli strumenti urbanistici (PRG e PdF) derivanti dall’approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, proposte anche da parte di privati ai sensi del D.P.R. 327/01, che siano oggetto di finanziamento pubblico, ed ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria, da contratti di programma, da Patti territoriali e da altri strumenti che prevedono l’utilizzazione in forma di cofinanziamento di risorse pubbliche (dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione) e private. Nei casi da ultimo indicati, fino all’approvazione del PSC la Regione provvede, sentita la Commissione consiliare competente, in deroga alle prescrizioni di cui ai Titoli dal 1° al 5° della presente legge, a promuovere appositi accordi di programma territoriali ai sensi dell’art. 1, commi da 1 al 4, della legge 26 dicembre 2001, n. 443”

Domanda: la variante al PRG con “premio di cubatura” (1300 mc ) ad una ditta privata, in cambio della sistemazione esterna dell’area scolastica della frazione Marina, ricade, forse, in questa fattispecie ?

La legge Regione Calabria n. 21 dell’ 11 agosto 2010 ( piano casa Regione Calabria), all’art. 4 ( interventi straordinari di ampliamento), al comma 1, tra l’altro, prevede:

In deroga agli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, alle condizioni e con le modalità previste nella presente legge, sulle unità abitative che abbiano una volumetria già esistente, alla data del 31 marzo 2009, non superiore a 1000 mc, gli interventi edilizi di ampliamento sono consentiti entro il limite del venti per cento della superficie lorda per unità abitativa già esistente degli edifici residenziali previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera a), fino ad un massimo di 200 mc di volume e di sessanta metri quadrati di superficie lorda per unità abitativa. Nel caso di edifici plurifamiliari l'ampliamento è ammesso se realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le unità immobiliari appartenenti alla medesima tipologia, ovvero, se si tratta di condominio, l'ampliamento è ammesso quando esso è realizzato in maniera uniforme, con le stesse modalità, sulle unità immobiliari appartenenti alla stessa tipologia o in conformità agli articoli 1120, 1121 e 1122 del Codice civile”.

Domanda: è possibile concedere un “premio di cubatura” (1300 mc) ad una ditta privata , tra l’altro, in cambio della sistemazione esterna dell’area scolastica della frazione Marina, quando per ottenere un ampliamento su unità abitative  già esistenti, fino ad un massimo del 20% (200 mc ), la Legge Regionale, n° 21/2010, vincola tale ampliamento solo a fabbricati che non superino i 1000 mc?

E se anche tutto ciò non fosse, perché seguire una procedura quanto meno dubbia  e/o, comunque, non supportata da alcuna normativa vigente? Lucio Carrozzino - Coordinamento PRI Alto Tirreno Cosentino - 22.09.2010

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