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a margine di un consiglio comunale, il “ciuccio” non vola, ma le “foglie” morte “cadono” PDF Stampa E-mail
Scritto da mauro d'aprile   
Sabato 07 Agosto 2010 07:51

L’art. 42, comma1, del Testo Unico Enti Locali, definisce il Consiglio Comunale quale organo di governo  di “indirizzo e di controllo politico-amministrativo”.

L’esercizio di queste funzioni per il Comune di Belvedere Marittimo sono state assicurate nella parte IV del Regolamento del Consiglio Comunale adottato con atto n°. 32 del 24/7/2000 inserito al n°.389 del Registro Delle Pubblicazioni.

Con questo atto, nella Parte II, è stato regolamentato il Funzionamento dello stesso che dopo essersi occupato delle formalità per le adunanze (dall’art. 37 al 49) al Capo IV (Disciplina delle Adunanze) regolamenta il “Comportamento dei Consiglieri” con l’art. 50:

  1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
  2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto.
  3. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l’onorabilità di persone.
  4. Se un Consigliere turba l’ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
  5. Dopo un secondo richiamo all’ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tiene conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell’affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese.

Tra le problematiche che si incontrano nella stesura di un regolamento ricorrono con frequenza alcune tematiche quali: l’eventuale nomina di un Presidente del Consiglio( ove non sia obbligatorio per legge), il quorum strutturale e funzionale, le sedute pubbliche e quelle segrete, le forme dell’avviso di convocazione, le modalità di votazione, le dinamiche interne dei gruppi consiliari e delle commissioni.

Il Regolamento del Comune di Belvedere ha risposto in termini molto lusinghieri a queste problematiche ed ancor di più all’Ordine dei Lavori con l’articolato del Capo V sempre della Parte II art. 54-- 59 compreso:

-ha precisato i termini delle Comunicazioni ed Interrogazioni, da contenersi nella durata massima di un’ora e mezza nella parte iniziale del Consiglio con interventi di 10 minuti di proposizione e 5 minuti di risposta. Le interrogazioni non esaurite passano al Consiglio successivo;

-ha dato ordine alla trattazione degli argomenti ed alla relativa discussione con interventi da contenersi nei 15 minuti con diritto di replica di 5 minuti. Mentre per le discussioni generali relative al bilancio, ai regolamenti ed ai piani regolatori questi tempi sono raddoppiati. In ogni altra occasione limiti di tempi più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all’inizio della seduta o prima che si proceda all’esame dell’argomento.

I Lavori del Consiglio Comunale di Belvedere, almeno gli ultimi tre, si sono artificiosamente arenati sulle secche di queste asfissianti precisazioni. Le stesse, a distanza di 20 anni, dall’emanazione della Legge 142/90, mettono in evidenza l’inspiegabile incomprensione del Ruolo del Consiglio e dei suoi rapporti con gli altri organi di governo dell’Ente Locale: poteri, funzioni, responsabilità.

  • Per quanto riguarda la funzione di indirizzo spetta al Consiglio definire le linee guida dell’Ente approvando gli atti fondamentali, previsti dalla legge, tra cui i più importanti sono: lo statuto e i regolamenti, il sistema dei bilanci e gli atti di pianificazione territoriale. Il Consiglio può, altresì, nell’ambito dell’autonomia statutaria e regolamentare, caratterizzare il Comune come Ente imprenditore, quando gestisce direttamente servizi pubblici locali o come Ente regolatore, quando esternalizza la gestione dei servizi pubblici locali e si riserva le funzioni di programmazione e di controllo. In questo modo il Comune ha la possibilità di auto organizzarsi in modo diversificato.
  • Per quanto riguarda la funzione di controllo, il legislatore della riforma ha introdotto un’importante novità: ha posto in capo al Consiglio il potere di esercitare il così detto “controllo strategico” sull’attività della Giunta. Questo tipo di controllo ha per oggetto la gestione ed è, pertanto, un controllo sulla gestione.

A conferma del particolare rilievo che il legislatore della riforma attribuisce al Consiglio comunale, il TUEL prevede la figura del Presidente del Consiglio, distinta dal Capo dell’Amministrazione, quanto meno nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, art.39 TUEL. Per quelli al di sotto se, appositamente, previsto dallo Statuto. E’ questo il caso di Belvedere.

La scelta del legislatore mira a bilanciare il rapporto tra Sindaco, che è anche il Presidente della Giunta, ed il Consiglio. Tale ricerca di bilanciamento risponde all’esigenza di impedire una sovrapposizione tra le funzioni di indirizzo e di controllo con quelle esecutive. La figura del Presidente del Consiglio, infatti, assume una veste “indipendente” rispetto alla stessa maggioranza politica che lo ha espresso.

I compiti attribuiti al Presidente del Consiglio sono quello di convocare e di dirigere i lavori e l’attività del Consiglio( così come espressamente previsto dal comma 1, art.39,TUEL), in particolare, nell’esercizio di tali poteri: apre e chiude le sedute, determina l’ordine di votazione, concede e nega la facoltà d’intervento, apre e chiude la discussione e la votazione e ne proclama il risultato, attribuisce le varie missioni ai consiglieri. Il Presidente ha, altresì, il compito di dirigere quelle attività che si svolgono fuori dell’aula( ad esempio, la convocazione delle conferenze dei capigruppo e il compito di coordinare l’attività delle commissioni consiliari).

Proprio per questo specifico importante ruolo al Presidente del Consiglio Comunale si deve il massimo rispetto; ma in termini altrettanto importanti un Buon Presidente non può impedire che, con le interrogazioni e gli interventi, qualunque Consigliere eserciti il Diritto del Controllo Strategico sull’attività della Giunta ed anche sulla Attività degli Organi Gestionali e le loro Determinazioni.

Se diventano chiare queste poche, fondamentali, regole, stabilite nello Statuto del Comune di Belvedere, i “Lavori” del Consiglio Comunale possono ritenersi proficui, con la pace di coloro che sono preoccupati del “volo di qualche Ciuccio in più”.

L’”Opposizione nella sua Interezza” svolge il proprio ruolo, anche se, nel merito, personalmente ritengo che “l’apparente incisività” del “puntiglio” debba essere sostituita da una più cauta, metodica, denuncia delle “Mancate Promesse Elettorali” dell’Esercito di Liberazione.

Questa maggioranza è priva di un organico programma amministrativo ed in ritardo rispetto ai lavori programmati ed avviati dalla precedente Giunta. Molto lesiva degli interessi generali e di sviluppo della città, in quanto, non è in grado di garantire, neanche, i finanziamenti delle indispensabili opere, licenziate favorevolmente dalla precedente Giunta Regionale di Centrosinistra e da diversi Ministeri: vive alla giornata.

Questa Giunta e il Sindaco Granata non possono trincerarsi, con sorrisino beffardo, dietro gli scatti “nervosi”,”inconsciamente” “sinceri”,del Presidente del Consiglio Comunale, ma dovrebbero dirci:

Dove sono i Consiglieri Regionali, fatti votare a piene mani nelle appena trascorse elezioni? Quali giustificazioni dà l’Assessore Gentile al blocco delle Opere Pubbliche già programmate da Incarnato e che per Belvedere riguardavano il proseguimento della Strada del Porto, delle opere a Difesa del Litoraneo, del Piano Casa? Quale giustificazione dà il Presidente della Giunta Regionale per aver liquidato ad altri territori i fondi dell’Emergenza Alluvionale della O.P.C.M.3741? Territori, estranei agli elenchi appositamente predisposti dalle Prefetture. Le disposizioni della stessa Ordinanza riguardavano, in prima applicazione, “L’Assistenza alle Popolazioni” colpite dagli eventi calamitosi del Gennaio 2009! Su questo, cosa dice il Signor Prefetto di Cosenza? Il Sindaco, nella sua funzione di Presidio di Protezione Civile, si attiene alle disposizioni legislative? Le diverse Ordinanze sulle numerose frane, verificatesi sul nostro territorio, i cui lavori sono regolarmente iniziati, sono eseguite con la tempestività che l’atto amministrativo impone?

Attenti, Messina insegna:

Dopo l’arido 15 Agosto 2010, senza nemmeno una “Nota di Fuoco”, l’Autunno delle piogge, è già alle porte! Il “Ciuccio” non Vola, ma le “Foglie” morte “Cadono”! Mauro D'Aprile - gruppo consiliare "L'Orizzonte" - 07.08.2010

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