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Belvedere, comune di "frontiera"...con “zona franca” PDF Stampa E-mail
Scritto da lucio carrozzino   

Un Bando, quello per “l’ intervento integrato di sistemazione idrogeologica nel territorio del comune di Belvedere Marittimo, incluse le località Quattromani, Trigiano, Malafarina, Pantaide, Trifari, San Nicola, Laise, Petrosa e Centro Storico con relativo Affidamento servizi di Ingegneria ed Architettura per corrispettivi di importi inferiore a 100.000 euro“, nato male e finito peggio.

Dopo l’annullamento in “autotutela” del primo bando di gara per vizi di legittimità e la successiva  pubblicazione di un nuovo bando di gara, sulla falsa riga del precedente,  in cui si ipotizzerebbero altri vizi di legittimità, quali   l’assegnazione dei punteggi, con cui  viene attribuito ad uno dei criteri di valutazione (curricula) un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri o i tempi di consegna del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ridotti a 5 (cinque) giorni cadauno,  arriva “puntuale” anche la nomina dei commissari facenti parte della commissione giudicatrice da parte della Giunta comunale, con delibera n°159  del 10.8.2011.

Eppure, competente per la nomina della commissione suddetta, nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti con la Pubblica Amministrazione, non è la Giunta municipale, bensì il Dirigente responsabile unico del procedimento (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez.V, 28 dicembre 2007 n. 6723,)

Infatti, il comma 3 dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000 prevede espressamente  i compiti attribuiti al Dirigente; tra questi vi rientrano sia la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sia le responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e, di conseguenza, anche la nomina della commissione giudicatrice.

Tale norma si fonda sul riparto fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione, spettanti, invece, ai Dirigenti delle PP.AA..

Accanto a questi dubbi di legittimità che potrebbero inficiare l’intera gara, se ne sarebbero aggiunti altri in fase di apertura, da parte della commissione giudicatrice, della busta A (Documentazione Amministrativa), nella misura in cui sono stati ammessi alla gara raggruppamenti di professionisti  la cui documentazione amministrativa  risultava incompleta  per dichiarazioni non rese nella compilazione del modello 1 (istanza di partecipazione) o, peggio, perché l’istanza di partecipazione medesima  non era stata resa e sottoscritta singolarmente da tutti i componenti del raggruppamento.

Tutto questo, sebbene il disciplinare di gara al punto 13 (modalità di presentazione dell’offerta) preveda, a pena di esclusione, che l’istanza di partecipazione (modello 1 ) sia “compilata seguendo le istruzioni ivi riportate relativa al soggetto candidato (o al capogruppo ed a tutti i componenti del raggruppamento, sia esso costituito o da costituire)”.

Inoltre, sembrerebbe siano stati ammessi alla gara  professionisti che hanno redatto il “Master Plan”, tra l’altro citati nel bando, con evidenti vantaggi sull’offerta economica (tempi di consegna e percentuale di ribasso), per come evidenziato, in sede di apertura delle buste A (Documentazione amministrativa), da un Professionista partecipante al bando.

Sbagliare è umano, “ recita un vecchio proverbio latino, ma un vecchio saggio aggiunge”, perseverare è diabolico!! Lucio Carrozzino - consigliere nazionale PRI - 12.08.2011

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