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prove tecniche di dissesto finanziario... PDF Stampa E-mail
Scritto da lucio carrozzino   

Il bilancio di previsione 2011 è stato approvato, dal comune di Belvedere M.mo, con il parere “non favorevole” del Revisore dei Conti, dott. Michele Viggiano e senza il riconoscimento dei debiti fuori bilancio che il Revisore aveva stimato in  € 4.676.247,15, risultanti dagli atti messi a Sua disposizione o trasmessi dai relativi uffici.

Tale  mancato riconoscimento di debiti fuori bilancio ha messo in allerta alcuni amministratori, i quali  stanno provando ad abbandonare la nave prima che affondi e le dimissioni (?) di alcuni Assessori o la rinuncia a deleghe particolari sono la prova provata che tentano di salvarsi con la messa in mare di scialuppe di salvataggio, pronti a rifugiarsi sull’isola “pedonale”.

Infatti l’art. 244, comma 1, del TUEL così recita : “Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo 193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste”.

Ed allora, due, sembrano essere, le strade da percorrere: o riconoscere quei debiti come debiti fuori bilancio e, pertanto, ascrivibili alla lettera e) dell’art. 194 del TUEL, ossia “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”o avviare la procedura di dissesto finanziario, alla quale qualche amministratore, forse, sta già pensando.

Conseguentemente, se non si vogliono riconoscere quei debiti ( 4.676.247,15 ) come debiti fuori bilancio,  con l’aggravante che il ritardato riconoscimento di tali debiti  provocherebbe ulteriori oneri a carico del debito medesimo, l’alternativa non può che essere la dichiarazione di dissesto finanziario con le conseguenze di cui all’art. 248, comma 5, “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze, e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile” e quelle, ancor più gravi , previste dall’art. 251 del TUEL che si ripercuoteranno, come una mannaia, sui cittadini con aumento, al massimo, di tasse e tariffe, con la revisione della pianta organica, ecc….

Il Revisore dei Conti, dott. Michele Viggiano, aveva indicato la strada  da percorrere per evitare il dissesto;  la Maggioranza quale strada intenderà percorrere? Lucio Carrozzino consigliere nazionale PRI - 13.07.2011

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