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organizzazione dei tribunali, l'on.Magorno tra i firmatari della risoluzione PDF Stampa E-mail
Scritto da ernesto magorno   

Ernesto Magorno è tra i firmatari della risoluzione presentata in Commissione Giustizia sulla organizzazione dei tribunali.  Nella risoluzione, tra le altra cose, si chiede di non chiudere il tribunale di Rossano.

Il Deputato del Pd Ernesto Magorno è tra i firmatari della risoluzione presentata in Commissione Giustizia sul tema della nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, regolata dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.  I firmatari della risoluzione chiedono al Governo di impegnarsi «ad adottare un decreto legislativo  in maniera tale da rendere il provvedimento governativo più rispondente ai principi della legge-delega n. 148 del 2011 - ed in particolare con quelli di razionalizzazione del servizio giustizia, di decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani, di necessità di tenere conto della specificità del bacino di utenza e della dimensione territoriale, della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata;  nonché ad escludere uno dei tre tribunali subprovinciali nella provincia di Cuneo da individuarsi ad escludere dall'elenco degli uffici di tribunale e di procura della Repubblica soppressi quelli di Rossano Calabro, Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera,  Urbino e Tolmezzo, al fine di evitare i più rilevanti rischi di violazione dell'articolo 76 della Costituzione, nell’adozione del decreto legislativo correttivo a verificare la rispondenza tra la presenza rilevante di fenomeni criminali diffusi e organizzati e la presenza di un presidio giudiziario, con particolare riferimento a quella nelle aree di maggiore e più diffusa presenza delle mafie ».  In firmatari chiedono altresì all’esecutivo di di impegnarsi a « mantenere i tribunali subprovinciali soppressi, quali sezioni distaccate; a mantenere quelle sole sezioni distaccate, attualmente esistenti, che per carico di lavoro riferito alle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione territoriale (in alcuni casi più ampio della sede accorpante), caratteristiche specifiche della collocazione geografica, quale ad esempio l'insularità e le peculiarità delle zone montane o di confine o altre realtà che presentino specifiche criticità, risultano oggettivamente necessarie per ovviare, soprattutto nella prima fase di attuazione, a disagi organizzativi per la popolazione e funzionali per il servizio giustizia; a garantire  il mantenimento delle sedi di giudice di pace presso le sezioni distaccate di tribunale che verranno soppresse, al fine di assicurare  l'applicazione del principio della giustizia di prossimità, per garantire in concreto l'accesso alla giustizia da parte degli utenti che ne abbiano diritto, ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedere almeno la presenza di un ufficio del giudice di pace avente sede nel comune della sezione distaccata soppressa, per ciascuna provincia in cui intervenga la soppressione di una o più sezioni distaccate;  a porre in essere iniziative dirette a sopprimere il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo che pone a carico del comune, in deroga alla normativa vigente, le spese di gestione e manutenzione degli immobili degli uffici giudiziari che rimangono attivi come sezioni distaccate ». «Questa mozione – ha detto Magorno – va nella direzione che con determinazione ho sempre auspicato, quella di una revisione della geografia giudiziaria che tenga conto delle peculiarità e dei bisogni dei  territori. In Calabria , questa esigenza è ancora più stringente, perché la nostra, come ho detto più volte, è una regione dove la giustizia deve essere sempre considerata un investimento e non un costo da tagliare, per assicurare dei presidi costanti di legalità ai cittadini. In questo senso, tra le altre cose, la risoluzione chiede di escludere la chiusura del Tribunale di Rossano; una vicenda per la quale ho assicurato il mio impegno e per la quale mi batterò, come per le altre questioni calabresi,  fino in fondo in sede di Commissione giustizia e nel resto dell’attività parlamentare». on.Ernesto Magorno Deputato del Partito Democratico - 24.05.2013

Risoluzione in Commissione

La II Commissione,

premesso che:

in data 12 settembre 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

il suddetto decreto legislativo non ha secondo i presentatori del presente atto tenuto adeguatamente conto di rilievi e proposte che erano stati avanzati nel parere, approvato a larghissima maggioranza l’1 agosto 2012, dalla Commissione giustizia della Camera dopo un'approfondita indagine conoscitiva che ha coinvolto anche i Consigli giudiziari delle corti di appello, anche se rappresenta un tassello, fondamentale, per una riforma complessiva  che permetta un’ottimizzazione del sistema giustizia;

il decreto legislativo, inoltre, appare essere incoerente con i principi fissati nella legge delega (articolo 1, legge 14 settembre 2011, n. 148) e con i criteri espressi nella relazione ministeriale di accompagno, ulteriormente specificati dal Ministro nella audizione in Commissione giustizia del 13 settembre 2012;  ed in particolare con quelli di razionalizzazione del servizio giustizia, di decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani, di necessità di tenere conto della specificità del bacino di utenza  e della dimensione territoriale, della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata;

richiamando alla lettera quanto già contenuto nel parere sopra richiamato per quanto riguarda la soppressione degli uffici giudiziari del tribunale di Chiavari e di Bassano del Grappa, lo stesso  il parere della commissione giustizia aveva evidenziato che «a Chiavari è stato realizzato un nuovo palazzo di giustizia per 14 milioni di euro, di cui 8,7 a carico del Ministero della Giustizia, costituito da una superficie di 8.900 mq adiacente alla sede del commissariato di polizia e alla casa circondariale, che risulta connessa direttamente con il nuovo palazzo, dove la Cisia ha realizzato un progetto di cablaggio: a Bassano del Grappa, il palazzo di giustizia, costituito da una superficie di 3500 mq, l'Erario ha speso 12 milioni di euro destinati al completamento della città della giustizia»; il tribunale di Pinerolo, dal canto suo, ha avuto in consegna l'ampliamento degli uffici - con possibilità di ospitare altre 50 persone fra magistrati e personale - per il quale il Ministero della giustizia ha speso circa 800.000 euro: mentre per la ristrutturazione del tribunale di Tolmezzo sono stati spesi recentemente oltre 4 milioni di euro;

quanto sopra esposto non solo contrasta con l’affermazione contenuta nella relazione governativa per cui «la riduzione degli uffici derivante dagli interventi di riorganizzazione comporterà complessivi risparmi di spesa», prefigurati addirittura in euro 2.889.597 per l'anno 2012, euro 17.337.581 per l'anno 2013 e 31.358.999 per l'anno 2014, ma è incoerente e contraddice la scelta governativa operata per altri tribunali sub provinciali;

il medesimo parere sottolineava inoltre come la soppressione degli uffici giudiziari di Pinerolo, a differenza delle scelte operate in tutte le altre aree dei tribunali metropolitani ove si sono mantenuti e, in alcuni casi, anche ampliati gli uffici giudiziari submetropolitani, non solo contrasta con i principi dettati dalla legge delega con riguardo ai criteri previsti in relazione alle necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle «grandi aree metropolitane» (Pinerolo è tra l'altro il quarto ufficio giudiziario del Piemonte dopo Torino, Novara e Alessandria, 203.680 abitanti secondo COSMAG 2001 oltre 216.000 secondo il censimento 2011), ma è incoerente con tutti i parametri indicati dalia stessa relazione ministeriale che accompagna il provvedimento e afferma: «La necessità prioritaria in tutte le grandi aree metropolitane è senza dubbio quella di procedere ad un decongestionamento dei carichi. Tale obiettivo, in ottemperanza a quanto specificamente indicato dalla legge delega (articolo 1, comma 2, lettera b): "razionalizzare il servizio giustizia nelle aree metropolitane"), è stato perseguito attraverso tre fondamentali scelte operative: Impedire accorpamenti di tribunali subprovinciali alle 5 grandi aree metropolitane (Roma, Napoli, Milano, Torino e Palermo); Favorire, ove possibile e ragionevole, l'accorpamento di territori delle sezioni distaccate metropolitane ai tribunali limitrofi» in maniera del tutto irragionevole e contrariamente al parere espresso dalla commissione parlamentare. Tanto è vero che, a titolo di esempio, il Tribunale di Milano ha «ceduto» ai Tribunali limitrofi tutti i territori delle sue sezioni distaccate, con sgravio pari ad oltre 630,000 abitanti (più di sei volte di quello che verrebbe ad avere Torino) e nel distretto di Napoli si è dato vita al tribunale di Napoli Nord;

e ancora: la soppressione degli uffici giudiziari del tribunale di Rossano Calabro e Lucera, per i quali rispettivamente il parere della Commissione giustizia della Camera aveva evidenziato «la necessità di mantenere il Tribunale di Lucera, accorpandovi il territorio della sezione di San Severo, non solo per consentire un riequilibrio di risorse, ma soprattutto per garantire un'adeguata risposta alla criminalità organizzata, per cui - da una nota depositata in Commissione - risulta che il Procuratore della Repubblica di Lucera ha segnalato al Procuratore generale di Bari l'impatto eccezionale sul territorio di Lucera della mafia di san Nicandro Garganico, con chiari collegamenti con la mafia foggiana; la necessità di mantenere i Tribunali di Rossano (...), stante la particolare conformazione del territorio, che si sviluppa per 300 km e attraversa la dorsale appenninica che separa il versante ionico da quello tirrenico con a nord il massiccio del Pollino e al centro la Sila e rende estremamente difficili i collegamenti all'interno della Regione, nonché il grave impatto del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, come rappresentato dal Procuratore distrettuale Lombardo»;

ciò non solo contrasta secondo i firmatari del presente atto di indirizzo con i criteri della delega, ma è incoerente con il contemperamento dei suddetti criteri generali che il Ministro, nella relazione di accompagno, afferma di aver attuato mediante l'adeguata valutazione della situazione infrastrutturale ed al tasso d'impatto della criminalità organizzata nei singoli territori interessati dall'intervento e oltre ad essere in contraddizione con le scelte governative che hanno consentito il «recupero» dei tribunali subprovinciali , tra i quali, ad esempio, Paola, Sciacca e Caltagirone;

la soppressione nella provincia di Cuneo (che si estende per 6.903 chilometri quadrati) di tutti e tre i tribunali subprovinciali, non solo contrasta con i criteri fissati dalla delega che aveva fatto riferimento espressamente alla estensione del territorio e alla specificità dei bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale ed economica (nella provincia di Cuneo si articola un tessuto produttivo costituito da 80.000 piccole e medie imprese) ma è incoerente con lo stesso parametro di riferimento ottimale, individuato nella relazione di accompagno, in 2.169 chilometri quadrati di estensione territoriale per ciascun ufficio giudiziario e contraddice le scelte operate su altri distretti, ad esempio quello Ligure, che complessivamente misura 5.402 chilometri quadrati e nel quale pur sono stati mantenuti quattro tribunali;

proseguendo il parere rilevava come incongruità riguardano anche alcuni accorpamenti territoriali che, comportando forti disagi organizzativi e funzionali, avranno incidenza negativa per l'efficienza del servizio giustizia, quali ad esempio: nel distretto della corte d'appello di Salerno, il tribunale di Sala Consilina assegnato addirittura al circondario del più piccolo tribunale di Lagonegro appartenente ad un diverso distretto (quello di Potenza) e ad un'altra regione (la regione Basilicata); nel distretto di Perugia la sezione distaccata di Todi è stata erroneamente accorpata a Spoleto, mentre geograficamente e funzionalmente appartiene a Perugia, data la breve distanza e la facilità di comunicazione lungo la direttrice nord-sud (E45 e rinnovata Flaminia);

la soppressione nel distretto di Ancona del tribunale di Urbino, accorpato al tribunale di Pesaro, pur trattandosi di capoluogo di provincia (Pesaro-Urbino), in base al regio decreto 22 dicembre 1860 n. 4495, è secondo i firmatari del presente atto di indirizzo in palese violazione dell'articolo 1 lettera a) della legge delega, contraddice i parametri indicati nella relazione ministeriale con riferimento alla situazione infrastrutturale (che comprende i profili inerenti alla viabilità, alla presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari e alla logistica), considerato che l'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazioni che si collocano ad ovest ed est rendono complessa, se non problematica, la circolazione sia a nord, sia a sud, sia nelle zone appenniniche;

non possono essere trascurate le oggettive difficoltà organizzative connesse sia all'adeguamento, al completamento e all'effettiva operatività delle nuove piante organiche del personale amministrativo della magistratura che alle problematiche di edilizia giudiziaria - segnalate in tutta Italia soprattutto per quanto riguarda gli accorpamenti di uffici di tribunale e di procura ed in particolare quelle derivanti dall’oggettiva difficoltà dei Comuni delle sedi accorpanti quanto a risorse economiche e strutturali - che pregiudicano le concrete possibilità di attuazione dell'intera riforma nel termine di un anno, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012, con conseguente rischio di gravissime ripercussioni per i cittadini che accedono al servizio giustizia;

è necessario a tal fine superare l'eccessiva discrezionalità insita nella disposizione transitoria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo che prevede che «il Ministro della Giustizia può decidere di autorizzare per un massimo di 5 anni l'utilizzo degli edifici già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate soppresse senza che lo Stato debba corrispondere ai comuni alcun rimborso spese»,

impegna il Governo:

ad adottare un decreto legislativo correttivo (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2011, n. 148), secondo tutte le indicazioni contenute in premessa, in maniera tale da rendere il provvedimento governativo più rispondente ai principi della legge-delega n. 148 del 2011 - ed in particolare con quelli di razionalizzazione del servizio giustizia, di decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani, di necessità di tenere conto della specificità del bacino di utenza e della dimensione territoriale, della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata;

come già evidenziato nel parere motivato della Commissione giustizia della Camera dei deputati del 1o agosto 2012; nonché ad escludere uno dei tre tribunali subprovinciali nella provincia di Cuneo da individuarsi secondo i criteri previsti nella legge delega e nella relazione Ministeriale sentiti i rappresentanti delle Istituzioni locali, ad escludere dall'elenco degli uffici di tribunale e di procura della Repubblica soppressi quelli di Pinerolo, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Rossano Calabro, (e) Urbino e Tolmezzo, al fine di evitare i più rilevanti rischi di violazione dell'articolo 76 della Costituzione,

nell’adozione del decreto legislativo correttivo a verificare la rispondenza tra la presenza rilevante di fenomeni criminali diffusi e organizzati e la presenza di un presidio giudiziario, con particolare riferimento a quella nelle aree di maggiore e più diffusa presenza delle mafie;

a mantenere i tribunali subprovinciali soppressi, quali sezioni distaccate;

a mantenere quelle sole sezioni distaccate, attualmente esistenti, che per carico di lavoro riferito alle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione territoriale (in alcuni casi più ampio della sede accorpante), caratteristiche specifiche della collocazione geografica, quale ad esempio l'insularità e le peculiarità delle zone montane o di confine o altre realtà che presentino specifiche criticità, risultano oggettivamente necessarie per ovviare, soprattutto nella prima fase di attuazione, a disagi organizzativi per la popolazione e funzionali per il servizio giustizia;

a garantire  il mantenimento delle sedi di giudice di pace presso le sezioni distaccate di tribunale che verranno soppresse, al fine di assicurare  l'applicazione del principio della giustizia di prossimità, per garantire in concreto l'accesso alla giustizia da parte degli utenti che ne abbiano diritto, ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedere almeno la presenza di un ufficio del giudice di pace avente sede nel comune della sezione distaccata soppressa, per ciascuna provincia in cui intervenga la soppressione di una o più sezioni distaccate;

a porre in essere iniziative dirette a sopprimere il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo che pone a carico del comune, in deroga alla normativa vigente, le spese di gestione e manutenzione degli immobili degli uffici giudiziari che rimangono attivi come sezioni distaccate.

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